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Normativa e prassi

Dichiarazione bollo virtuale:
nuova versione del modello

L’ultimo esemplare consente di scomputare l’acconto effettivamente versato nel periodo di riferimento dell’attestazione sulle rate bimestrali e/o sull’anticipo dell’anno dopo

Gli utenti che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione per assolvere l’imposta di bollo in modalità virtuale sugli atti emessi nell’anno solare hanno a disposizione, da oggi, un nuovo modello di dichiarazione da inviare, esclusivamente on line, all’Agenzia.
Approvato con provvedimento del 17 dicembre 2015, il neonato schema dichiarativo è accompagnato dalle relative istruzioni, dalle specifiche tecniche e anche da un allegato contenente le caratteristiche tecniche per la stampa.
 
Il modello è frutto di una disposizione contenuta nel comma 597 della legge di stabilità per il 2014, che integrando l’articolo 15, comma 5 del Dpr 642/1972, ha stabilito l’obbligo di indicare, oltre agli atti “distinti per voce di tariffa”, anche “gli altri elementi utili per la liquidazione dell’imposta” e aggiunto un nuovo periodo, secondo il quale “la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.
 
Tanto premesso e considerato che dal 1° gennaio 2015 gli utenti interessati (Poste italiane, banche, imprese di assicurazioni e altre società ed enti finanziari) e autorizzati ad assolvere il bollo in modo virtuale (mediante un meccanismo fatto di acconti basati su conteggi provvisori e saldi su liquidazioni definitive ricevute dagli uffici finanziari) sono obbligati a presentare la dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e dei documenti emessi nell’anno precedente, l’Amministrazione finanziaria ha approvato, con provvedimento del 14 novembre 2014, la prima versione del modello.
 
Ora, si è reso necessario un restyling dello stesso per offrire “la possibilità di scomputare l’acconto effettivamente versato nell’anno di riferimento della dichiarazione sulle rate bimestrali e/o sull’acconto dovuto per l’anno successivo (circolare n. 16 del 14 aprile 2015)” (vedi articolo “Bollo assolto in modo virtuale. Pronto il vademecum delle Entrate”).
 
Il modello, che consente l’immediata lettura degli elementi utili per la liquidazione definitiva dell’imposta e vale anche per le rinunce all’autorizzazione, va trasmesso unicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), direttamente dagli interessati o tramite gli intermediari incaricati dell’invio delle dichiarazioni.
A questo proposito, ricordiamo che l’adempimento ha come termine di scadenza la fine di gennaio di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento.
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