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Normativa e prassi

Dichiarazione Imu/Tasi Enc:
il Df a domanda risponde

In prossimità della scadenza del termine per la trasmissione telematica dei modelli, i chiarimenti del dipartimento delle Finanze sull’adempimento pro esenzione

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Gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale sono obbligati a presentare il modello “Imu/Tasi Enc”, entro lunedì 1 dicembre, anche se non sono intervenute variazioni nel corso degli anni 2012 e 2013.
L’adempimento riguarda solo gli Enc che possono fruire dell’esenzione dall’Imu; se invece gli immobili sono detenuti a titolo locativo, la data da ricordare è il 30 giugno 2015, primo appuntamento con la dichiarazione Tasi.
È una delle risposte alle faq sulla dichiarazione Imu/Tasi degli Enc, pubblicate sul sito del dipartimento delle Finanze.
 
L’esenzione Imu a favore degli Enc
Si ricorda, brevemente, che gli immobili posseduti dagli enti non commerciali destinati allo svolgimento di attività non commerciali come, ad esempio, quelle assistenziali previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative (articolo 7, comma 1, lettera i), Dlgs 504/1992), beneficiano dell’esenzione dall’Imu. Nel caso in cui gli enti svolgano anche attività commerciali, l’esenzione spetta limitatamente alla superficie destinata all’esercizio non profit. Il termine di presentazione della dichiarazione da parte degli enti non commerciali per gli anni 2012 e 2013, inizialmente previsto per lo scorso 30 settembre, è stato posticipato - dal Dm 23 settembre 2014 - al 30 novembre (termina che, cadendo di domenica, slitta all’1 dicembre). A regime, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
 
I chiarimenti del Mef
La scadenza dell’1 dicembre riguarda solo gli Enc che possono fruire dell’esenzione dall’Imu.
L’invio del modello “Imu Tasi Enc”, infatti, consente di informare il Comune sulla spettanza dell’agevolazione e sulla misura della stessa. Gli enti non commerciali che non si trovano nelle condizioni per poter beneficiare dello sconto non devono presentare la dichiarazione Imu Enc. Ma sono tenuti a inviare, se ne ricorrono i presupposti, la dichiarazione Imu “ordinaria”, cioè quella su modello cartaceo.
 
Un altro quesito riguarda una parrocchia che possiede in un comune degli immobili locati, totalmente imponibili, e in un altro comune sia immobili imponibili sia immobili parzialmente esenti. In questo caso, l’ente non commerciale è tenuto a presentare più dichiarazioni: quella su modello cartaceo, se dovuta, per i beni locati, non rientranti quindi nella fattispecie agevolativa; quella telematica, per gli immobili esenti o parzialmente imponibili.
 
Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, viene chiarito che, per beneficiare dell’esenzione, non serve una specifica delibera comunale a favore delle Onlus, essendo sufficiente che sia rispettato il requisito soggettivo previsto dalla norma: deve trattarsi, cioè, di “enti … che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale…” (articolo 73, comma 1, lettera c), Tuir).
Il dubbio era sorto dalla lettura dell’articolo 21 del Dlgs 460/1998, che prevede la possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni fiscali a favore delle Onlus. Tale disposizione ha, però, una finalità diversa: può essere utilizzata per concedere una particolare agevolazione alle Onlus, a prescindere dal possesso dei requisiti necessari per l’esenzione Imu/Tasi.
 
Il Df precisa, poi, che per le dichiarazioni Imu/Tasi relative al 2012 e 2013, l’Amministrazione finanziaria ha predisposto il solo software di controllo e non anche quello per la compilazione del modello.
 
Altri quesiti riguardano le specifiche tecniche per la trasmissione del modello.
Si chiedeva, tra l’altro, come segnalare un’eventuale variazione di rendita catastale, dal momento che la procedura di controllo richiede sempre l’indicazione di “acquisto” o di “vendita”. Nella risposta, viene chiarito che la variazione di rendita catastale in corso di anno non è rilevante, in quanto si tiene conto dell’ammontare delle rendite risultanti in catasto all’1 gennaio dell’anno di imposizione.
Viene infine precisato che, in tutti in casi di assenza dei dati identificativi o descrittivi del fabbricato (come l’indirizzo, il foglio, la particella, la categoria, eccetera), i relativi campi presenti nei quadri A e B del modello possono essere compilati con le diciture “Non disponibile” o “ND”, a seconda della lunghezza del campo.
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