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Normativa e prassi

Dichiarazione integrativa 2015,
il Covid non cambia la scadenza

Il legislatore emergenziale non ha differito ulteriormente il termine, per consentire al contribuente di beneficiare anche della riduzione delle sanzioni in sede di ravvedimento

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Con la risposta n. 620 del 24 dicembre 2020, l’Agenzia chiarisce che, in generale, il termine da rispettare per la presentazione della dichiarazione integrativa dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2015 è il 31 dicembre 2020.

A interpellare l’Agenzia è un professionista che, per correggere alcuni errori, ha l'esigenza di dover trasmettere una dichiarazione dei redditi integrativa sul periodo fiscale 2015. Dalla correzione degli errori emergerà, rispetto alla dichiarazione originariamente trasmessa, un minor imponibile con la manifestazione di un maggior credito d'imposta. L’istante ha il dubbio di quale sia il termine corretto da rispettare per la presentazione della dichiarazione integrativa, tenuto conto delle disposizioni emanate a seguito dell’emergenza sanitaria che hanno prorogato alcune scadenze.

L’Agenzia nel chiarire le perplessità del contribuente richiama l'articolo 2, comma 8, del Dpr n. 322/1998, in base al quale, secondo la formulazione applicabile agli anni d'imposta sino al 2015, “Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», ossia «il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione» ovvero «il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”.

In relazione al 2015, a fronte della scadenza fissata per la presentazione della dichiarazione integrativa al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ossia il 31 dicembre 2020, l’Agenzia evidenzia che il legislatore emergenziale non ha differito ulteriormente il termine, per consentire al contribuente di beneficiare anche della riduzione delle sanzioni in sede di ravvedimento.
Con riferimento ai decreti Covid, precisa poi l’amministrazione, l'articolo 157 del decreto “Rilancio” ricomprende e supera il precedente articolo 67 del Dl “Cura Italia”, disponendo che i termini del differimento della notifica degli atti sono calcolati senza tenere conto dell’ulteriore sospensione dei termini prevista dall'articolo 67, e quindi si considera superato il periodo di sospensione dei termini prevista dal citato articolo 67, in quanto lo stesso periodo (8 marzo ­ 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157 (entro il 31 dicembre 2020).

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