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Normativa e prassi

Dichiarazione per via telematica:
ok consegna in modalità zero carta

Con il recapito dei documenti fiscali al contribuente attraverso sistemi diversi da quello fisico e/o manuale, minor impatto ambientale per l’attività dell’intermediario abilitato

È possibile, previo avviso tramite posta elettronica certificata, consegnare al cliente la dichiarazione trasmessa in via telematica (e relativa ricevuta di presentazione) mettendola a disposizione sul proprio portale informatico, in un’area riservata, purché vengano rispettate le norme sulla sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni (articolo 3 del Dpr 322/1998) e le indicazioni in materia fornite dall’amministrazione finanziaria (risoluzione 354/2008, risoluzione 298/2007, circolare 14/2013).
 
È la risposta n. 97/2018 data dall’Agenzia a uno studio che, in qualità di intermediario abilitato a trasmettere dichiarazioni fiscali, nello svolgimento della propria attività effettua numerosi invii di documenti informatici. Per questo motivo, allo scopo di ridurre l’impatto ambientale della propria attività, chiede se sia possibile consegnare i modelli inviati (e le relative comunicazioni di ricezione dell’Agenzia delle entrate) con sistemi diversi dalla consegna fisica e/o manuale.
A tal proposito, prospetta due passaggi:
  1. invio di una comunicazione, tramite Pec, con cui avvisa il contribuente che - entro 30 giorni dal termine di presentazione - i documenti telematici trasmessi sul portale dello studio saranno a disposizione in un’apposita area riservata, fornisce le istruzioni per il download e la stampa e illustra gli obblighi per la loro conservazione
  2. pubblicazione nell’area riservata, entro il termine indicato, del documento trasmesso (con relativa ricevuta di presentazione), affinché il contribuente possa assolvere gli obblighi di sottoscrizione e conservazione, previsti dall’articolo 3, comma 9, Dpr 322/1998.
L’Agenzia delle entrate, come accennato, ritiene condivisibile la modalità proposta, purché siano rispettate le regole indicate.
In particolare, dalle disposizioni contenute nell’articolo 3 del Dpr 322/1998 (commi 6, 9 e 9-bis) si evince che contribuenti e sostituti d’imposta devono conservare una dichiarazione sottoscritta, mentre ciò non è richiesto ai soggetti incaricati della trasmissione, che possono conservare su supporto informatico le copie delle dichiarazioni inviate, a condizione che siano riproducibili su modello conforme a quello approvato (risoluzione 354/2008). Tali copie possono non riprodurre la sottoscrizione del contribuente (risoluzione 298/2007), per cui chi presta assistenza fiscale può richiedere la firma sulla copia della dichiarazione anche tramite uno dei sistemi previsti dal Dlgs 82/2005 (“Codice dell’Amministrazione digitale”).
 
Inoltre, la circolare 14/2013, ha precisato che “la copia della dichiarazione e del relativo prospetto di liquidazione, sottoscritti dal soggetto che ha apposto il visto, possono essere consegnati direttamente su supporto informatico ovvero in modalità telematica ai contribuenti che abbiano sottoscritto specifica richiesta. In caso di consegna in modalità telematica, la stessa dovrà essere effettuata con sistemi che prevedano, attraverso l’utilizzo di credenziali di accesso qualificate e rilasciate di persona, l’identificazione certa e preventiva del contribuente, ferma restando l’osservanza generale delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)”.
 
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