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Normativa e prassi

Dichiarazioni 2013: è l’ora giusta
per rimuovere le ultime incertezze

In vista della presentazione dei modelli fiscali, consueto appuntamento, sotto forma di domande-risposte, con le precisazioni dell’Agenzia su varie questioni interpretative

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Chiarimenti ad ampio raggio. In testa come sempre le detrazioni; tra le altre, quelle per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per la riqualificazione energetica degli edifici, per la frequenza di corsi universitari e di asili nido.
Ma non finisce qui. Nella circolare n. 13/E del 9 maggio, si parla anche di cedolare secca, Imu, Ivie, redditi di lavoro dipendente e fondiari, contributo di solidarietà.

Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio
Quattro i principali chiarimenti:
  • in caso di decesso del conduttore che ha ristrutturato l’immobile ricevuto in locazione, chi subentra nell’intestazione del contratto non può detrarre le rate residue, a meno che non si tratti dell’erede del conduttore che conserva “la detenzione materiale e diretta del bene
  • la sentenza di separazione, che assegna a un coniuge l’immobile intestato all’altro coniuge, è titolo valido per fruire della detrazione delle spese di ristrutturazione che l’assegnatario della casa coniugale intende realizzare
  • l’adempimento della comunicazione di fine lavori, quando la spesa supera i 51.645,69 euro, è stato definitivamente archiviato. Il documento non è tra quelli da conservare ed esibire in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria (provvedimento del 2 novembre 2011)
  • in caso di spese per interventi agevolabili sostenute, su un medesimo immobile, per un importo di 48mila euro fino al 25 giugno 2012 e per ulteriori 96mila euro nel periodo dal 26 giugno al 31 dicembre, il contribuente può decidere di fruire della detrazione del 50% su quanto pagato nel secondo periodo, ignorando la spesa affrontata fino al 25 giugno.
    Detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici
    Le risposte su questo tema sono state anticipate all’Enea, che ha provveduto anche a inserirle nelle faq pubblicate sul proprio sito d’informazione.
    I dubbi maggiori riguardavano l’invio della documentazione da presentare all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, per poter usufruire della detrazione d’imposta per il risparmio energetico.

    Queste le precisazioni:
    • per i lavori effettuati a cavallo del 2012 e del 2013, la trasmissione dei documenti andrà effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori, che non necessariamente deve cadere entro il 30 giugno 2013 (data, quest’ultima, entro la quale le spese devono essere sostenute per dar diritto al bonus del 55%)
    • per gli interventi conclusi nel 2012, ma con parte dei pagamenti posticipati nel 2013, la comunicazione andava effettuata entro 90 giorni dalla chiusura dei lavori, specificando le spese sostenute fino a quel momento. In caso di ulteriori costi affrontati per lo stesso intervento, il contribuente potrà integrare la scheda informativa originariamente trasmessa all’Enea non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione (se, quindi, il contribuente persona fisica effettua l’ulteriore pagamento nel 2013, la rettifica della comunicazione dovrà essere inviata entro settembre 2014)
    • il mancato rispetto del termine dei 90 giorni non preclude l’accesso al beneficio del 55%, se il contribuente si avvale della remissione in bonis, provvede cioè all’adempimento “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile” (ossia, la prima dichiarazione dei redditi che scade dopo il decorso dei 90 giorni) e contestualmente versa la sanzione minima di 258 euro, sempre che, ovviamente, la violazione non sia stata già contestata. Così, se il termine per l’invio della scheda informativa all’Enea scade il 30 giugno 2013, l’adempimento tardivo deve essere effettuato entro il 30 settembre 2013, termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2012
    • l’istituto della remissione in bonis è utilizzabile anche nel caso in cui il contribuente o il tecnico incaricato abbia annullato la trasmissione della scheda informativa (circostanza che determina la non validità della richiesta di detrazione), qualora l’eventuale nuovo invio avvenga oltre i 90 giorni dalla data di chiusura dei lavori
    • se la scheda informativa è stata correttamente compilata ma non inviata, la richiesta di detrazione si considera valida solo se la mancata trasmissione è dovuta a problemi tecnici del sistema informatico o, comunque, a cause imputabili all’Enea. Tuttavia, l’invio è sempre possibile fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di fine lavori ovvero, oltre i 90 giorni, avvalendosi della remissione in bonis.
    Spese scolastiche: corsi di laurea in teologia
    Via libera alla detrazione Irpef delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia, tenuti esclusivamente presso le Università pontificie: i relativi titoli accademici conseguiti sono riconosciuti dallo Stato italiano come diploma universitario e come diploma di laurea dell’Ordinamento universitario italiano. Non esistendo un corso analogo tenuto da istituti pubblici, le spese possono essere detratte nella misura stabilita per corsi di laurea a indirizzo umanistico tenuti presso l’università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente che, per materie trattate e contenuto del piano formativo, presentano le maggiori analogie con il corso di laurea in teologia.

    Interessi passivi su mutuo per costruzione dell’abitazione principale: fatture non cointestate
    Risposta positiva al dubbio espresso in merito alla possibilità per ciascun coniuge di detrarre il 50% degli interessi passivi pagati in dipendenza di un mutuo cointestato, stipulato per la costruzione dell’abitazione principale di cui sono proprietari al 50%, nell’ipotesi in cui le fatture dei lavori sono invece intestate a uno solo dei coniugi. La soluzione indicata è quella di attestare sui documenti di spesa che la stessa è stata sostenuta per metà da ciascun coniuge: ciò consentirà anche al non intestatario delle fatture di portare in detrazione la quota del 50% di interessi passivi, corrispondente alla propria quota di intestazione del mutuo.

    Asili nido: frequenza delle “sezioni primavera”
    Le strutture dedicate alla realizzazione di iniziative improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità e rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età compresa fra i 24 e 36 mesi, cosiddette “sezioni primavera”, assolvono alla stessa funzione degli asili nido. Pertanto le spese sostenute per la loro frequenza da parte dei figli rientrano tra quelle detraibili dall’Irpef per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni bambino.

    Cedolare secca nel regime transitorio, cosa fare se detta o sottintesa
    • Per i contratti di locazione rientranti nel regime transitorio, l’opzione per la cedolare secca espressa nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2012 continua a produrre i suoi effetti per il residuo periodo di durata del contratto, anche se non confermata con il modello 69. La scelta fatta in dichiarazione non è però vincolante: per invertire la rotta e tornare alla tassazione ordinaria dei canoni di locazione, basta adottare il comportamento concludente, pagando l’Irpef e l’imposta di registro.
    • Chi, nel regime transitorio, ha manifestato l’intenzione di avvalersi della cedolare secca, comunicando al conduttore la rinuncia agli aggiornamenti del canone, ma ha omesso di applicarla concretamente in Unico 2012, può rimediare presentando una dichiarazione integrativa entro il 30 settembre 2013, nella quale esprimerà la scelta, che avrà valenza per la residua durata del contratto. Oltre alla dichiarazione, andranno regolarizzati i versamenti in acconto e a saldo, presentando, nel caso in cui abbia applicato ai canoni locativi la tassazione Irpef ordinaria, istanza per correggere i codici tributo, con indicazione degli importi versati a titolo di Irpef (acconto e saldo 2011, acconto 2012) che vanno invece considerati versati a titolo di cedolare secca (acconto e saldo2011, acconto 2012).
    Immobili inagibili e Imu: niente Irpef, ma riporto in dichiarazione
    I dati dei fabbricati che pagano solo l’Imu e non anche l’Irpef perché dichiarati inagibili, inabitabili e, di fatto, non utilizzati, vanno comunque indicati nella dichiarazione dei redditi, evidenziando, nella colonna 2 (“Utilizzo”) del quadro B del 730/2013 o del quadro RB di Unico 2013, il codice residuale “9”. Il relativo reddito fondiario sarà riportato, in Unico, nel rigo RN50, colonna 2 (“redditi fondiari non imponibili”), ovvero, da chi presta assistenza fiscale, nel rigo 147 del prospetto di liquidazione modello 730-3.

    Immobili all’estero non locati: solo Ivie, niente Irpef
    L’applicazione della nuova imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero, la cui decorrenza - originariamente prevista dal periodo d’imposta 2011 - è slittata al 2012, esclude dall’Irpef, già da quest’anno, gli immobili adibiti ad abitazione principale o non locati; questi, pertanto, non vanno riportati nel quadro D del modello 730/2013 ovvero del quadro RL di Unico PF 2013. Permane invece l’obbligo di compilare il modulo RW, ai fini del monitoraggio fiscale.

    Contributo di solidarietà e lavoratori “rientrati”
    Ai fini del contributo di solidarietà del 3%, dovuto dai contribuenti con redditi superiori a 300mila euro lordi annui, il reddito complessivo va calcolato in base alle regole ordinarie, cioè sommando i redditi di ogni categoria, determinati secondo i criteri previsti per ciascuna di esse, e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali, arti e professioni. Quindi, in caso di applicazione degli incentivi per il rientro dei lavoratori in Italia (abbattimento del reddito di lavoro dipendente nella misura dell’80% per le donne, del 70% per gli uomini), il reddito complessivo da considerare ai fini dell’applicazione del contributo di solidarietà deve essere calcolato al netto del bonus fiscale.
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