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Normativa e prassi

La dinamica del Fisco: alla(don)azione corrisponde l'esenzione

Esentasse le partecipazioni cedute da padre a figlia purché questa si impegni a mantenerne il controllo per almeno un quinquennio

Donazioni di partecipazioni in società di persone esenti solo se il beneficiario si impegna, con dichiarazione ad hoc, a proseguire l'attività imprenditoriale per almeno cinque anni dalla data di trasferimento. In caso contrario, qualora entro il quinquennio scelga di cedere la partecipazione donata, dovrà pagare l'imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata come se la donazione non ci fosse mai stata. Fuori dall'esenzione e soggetto all'imposta con aliquota al 4% anche il pacchetto azionario donato che non consente di acquisire o integrare il controllo diretto della holding.
Questo, in estrema sintesi, il parere fornito dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 446/E del 18 novembre, in risposta all'interpello del socio di maggioranza di una holding che vuole conoscere il trattamento tributario di donazioni e conferimenti alla propria figlia delle sue quote societarie. Padre e figlia sono infatti protagonisti di un articolato programma di riassetto societario, in cui il passaggio di testimone dall'uno all'altra avviene attraverso diversi step. Entrambi, insieme alla società Omega di cui il padre detiene la quasi totalità del capitale sociale, sono azionisti di Sigma, una holding di partecipazione. Nel dettaglio, il genitore interpellante ritiene di avere diritto all'esenzione sulle donazioni alla figlia delle partecipazioni al capitale sociale dell'impresa Omega.

L'Agenzia è d'accordo con la soluzione prospettata. L'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, infatti, si estende anche ai trasferimenti delle quote sociali di Omega, purché contestualmente all'atto di donazione il beneficiario dichiari di voler proseguire l'attività di impresa per almeno cinque anni dalla data di trasferimento. I tecnici delle Entrate pongono l'accento sul peso che riveste la dichiarazione di intento. Senza quest'ultima, infatti, il beneficio decade. Diverso il trattamento tributario delle donazioni di azioni che rappresentano l'8% cento del capitale sociale di Sigma. In questo caso, infatti, la cessione gratuita sarà da assoggettare ad imposta con aliquota al 4%, dal momento che il "pacchetto" donato non consente alla figlia di ottenere o comunque integrare il controllo diretto della holding.

I tecnici delle Entrate si soffermano poi sull'ipotesi in cui la figlia, beneficiaria, decida di cedere a titolo oneroso le partecipazioni donatele dal padre. In questo caso, per determinare i redditi diversi, il contribuente che ha acquisito per donazione la partecipazione deve assumere come "costo d'acquisto" lo stesso valore d'acquisto che il donante avrebbe assunto se, invece di donare quelle quote in suo possesso, le avesse cedute a titolo oneroso. Il donatario, in questo caso, si trova a dover determinare il reddito diverso di natura finanziaria seguendo le stesse regole che avrebbe dovuto seguire il donante. Ne deriva che, se il beneficiario, entro il quinquennio dal trasferimento delle quote in suo favore, decide di cedere a titolo oneroso le partecipazioni, dovrà pagare l'imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata come se la donazione nei suoi confronti non ci fosse mai stata.

Porte aperte all'esenzione anche per il conferimento in Omega di tutte le azioni di Sigma detenute da padre e figlia. Si tratta infatti di uno "scambio di partecipazioni" mediante conferimento, disciplinato dall'articolo 177 del Tuir. Ciò che rileva ai fini fiscali è che, già prima del conferimento, tra il conferente e la conferitaria esistano dei rapporti di partecipazione, siano essi diretti o indiretti, di minoranza o di controllo. A conferma di questa interpretazione, l'Agenzia richiama una sentenza della Corte di giustizia, secondo cui "...il fatto che la società acquirente non gestisca essa stessa un'impresa o il fatto che una stessa persona fisica, che era l'unico azionista e amministratore delle società acquistate, divenga l'unico azionista amministratore della società acquirente non impedisce che l'operazione sia qualificata come scambio di azioni...".

Se lo scambio di partecipazioni mediante conferimento, ai fini delle imposte sui redditi, non implica alcun onere impositivo, il discorso cambia per l'imposta di registro, che si dovrà applicare nella misura fissa di 168 euro.
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