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Normativa e prassi

Disciplina antielusiva decreto Ace:
chiarimenti sulla “disapplicazione”

A fronte di conferimenti provenienti da soggetti situati in territori per i quali non era efficace lo scambio di informazioni, si applica il criterio del look through approach

In presenza di un fondo d’investimento localizzato in un territorio per il quale, alla data del conferimento che alimenta la base di calcolo dell’Ace della conferitaria residente in Italia, non era efficace lo scambio di informazioni, per ottenere la disapplicazione della disciplina antielusiva il contribuente deve fornire tutte le informazioni utili a dimostrare che i conferimenti ricevuti provengono, in ultima istanza, da un soggetto residente in un territorio white listed e che siano assenti fenomeni di duplicazione dell’agevolazione (“look through approach”). È questo, in sintesi, il contenuto del principio di diritto 14/2018, pubblicato dall’Agenzia delle entrate.
 
La questione affrontata dall’Amministrazione attiene alla corretta applicazione delle disposizioni antielusive previste dall’articolo 10, del decreto Ace (Dm 3 agosto 2017) e sulla quale sono già intervenute le circolari n. 26/2017 e n. 21/2015.
 
Sulla base delle precedenti indicazioni prassi, quindi, l’Agenzia ribadisce che l’indagine finalizzata a dimostrare la provenienza da soggetti white list dei conferimenti rilevanti per il calcolo dell’Ace di una società residente dovrà coinvolgere tutte le somme provenienti dai soggetti non white list, comprese quelle eventualmente pervenute a questi ultimi in forma di finanziamento e successivamente utilizzate per alimentare il conferimento alla conferitaria residente. In caso contrario, l’istanza di disapplicazione della disciplina antielusiva non può essere accolta.
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