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Normativa e prassi

Disciplina del Gruppo Iva:
i chiarimenti dell’Agenzia

Le precisazioni arrivano in vista della scadenza del 15 novembre, termine finale di presentazione della dichiarazione per la costituzione con effetto a partire dal 1° gennaio 2019

immagine generica di un gruppo
È dedicata al Gruppo Iva la circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018. Nel documento di prassi, l’Agenzia delle entrate passa in rassegna i diversi aspetti della disciplina e fornisce i necessari chiarimenti interpretativi.
Il quadro delle regole relative alla nuova tipologia di soggetto giuridico si arricchisce, quindi, di un ulteriore tassello, che va ad affiancarsi alla normativa primaria (articoli da 70-bis a 70-duodecies, Dpr 633/1972) e a quella secondaria (Dm 6 aprile 2018 – vedi “Disciplina del Gruppo Iva: pronte le norme operative”).

Gruppo Iva come autonomo soggetto passivo
È stata la legge di bilancio 2017 a introdurre nel nostro ordinamento la disciplina del Gruppo Iva. Il legislatore italiano (articolo 1, comma 24, legge 232/2016), quindi, ha esercitato la facoltà riconosciuta dal diritto europeo, che autorizza gli Stati membri a considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel proprio territorio che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate tra loro da rapporti finanziari, economici e organizzativi. La ratio sottesa al nuovo regime, sottolinea l’Agenzia, è rappresentata dalla necessità di soddisfare finalità semplificatorie e antiabuso.

Il Gruppo Iva si atteggia come un autonomo soggetto passivo d’imposta, titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi di qualsiasi altro soggetto passivo, con un proprio numero di partita Iva e una propria autonoma iscrizione al Vies. La sua costituzione è facoltativa, ma è ispirata allo schema “all in, all out”, in virtù del quale i soggetti legati da vincoli finanziari, economici e organizzativi, possono scegliere se partecipare tutti a un Gruppo Iva o se non dare affatto vita al soggetto passivo d’imposta unico.

La circolare 19/E
Con la circolare pubblicata oggi, l’Agenzia delle entrate, in vista della scadenza del prossimo 15 novembre (termine finale di presentazione della dichiarazione per la costituzione con effetto a partire dal 1° gennaio 2019), ricostruisce, in una prospettiva sistematica, l’intera disciplina del Gruppo Iva.

Regime giuridico
Innanzitutto, l’Amministrazione si sofferma sull’analisi del quadro normativo unionale e nazionale con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
  • requisiti soggettivi per la costituzione
  • vincoli finanziario, economico e organizzativo
  • periodo di possesso delle partecipazioni di controllo
  • presunzione di coesistenza dei vincoli
  • interpello.

Interpello probatorio
Particolare attenzione è riservata allo strumento dell’interpello attraverso il quale è possibile dimostrare l’insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo tra soggetti passivi d’imposta (dato per esistente in presenza di quello finanziario) o la ricorrenza di quello economico, con finalità, rispettivamente, di esclusione o di ammissione dal Gruppo.
L’interpello ha una funzione probatoria e può essere presentato anche prima dell’esercizio dell’opzione.

Nascita, modifiche e scioglimento del Gruppo Iva
Nella seconda parte della circolare, l’Agenzia esamina, invece, il complesso degli adempimenti iniziali a cui sono tenuti i contribuenti, nonché le vicende successive alla costituzione del Gruppo.

Gli aspetti analizzati sono i seguenti:
  • dichiarazione di costituzione
  • opzioni per la separazione delle attività e per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti
  • modifiche del perimetro soggettivo del Gruppo
  • revoca dell’opzione
  • altre ipotesi di cessazione del Gruppo.
Dichiarazione di costituzione
Il Gruppo Iva si costituisce mediante l’esercizio di una specifica opzione da parte di tutti i soggetti passivi stabiliti in Italia, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo.
L’opzione va esercitata mediante la presentazione telematica (da parte del rappresentante del Gruppo) di un’apposita dichiarazione, utilizzando il modello approvato con il provvedimento 19 settembre 2018 (vedi “Costituzione del Gruppo Iva: opzione con il modello AGI/1”).

A tal proposito, l’Agenzia ricorda che, in sede di prima applicazione, la dichiarazione ha effetto dal 2019, se presentata entro il prossimo 15 novembre. In sostanza, il termine finale di presentazione della dichiarazione per la costituzione di un Gruppo a decorrere dal 1° gennaio 2019, scade il 15 novembre 2018.
A regime, invece, se la dichiarazione è presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, l’opzione (o la revoca) per la costituzione del Gruppo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo; mentre se la dichiarazione viene presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, l’opzione (o la revoca) ha effetto a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

L’opzione non può essere effettuata per comportamento concludente.

L’adesione al regime è vincolante per un triennio (che decorre dall’anno in cui la stessa ha effetto, ferma restando la permanenza nel triennio dei vincoli finanziario, economico, organizzativo).
Trascorso il primo triennio, l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca.

Effetti dell’opzione
Un capitolo a parte, poi, è dedicato agli effetti che derivano dall’esercizio dell’opzione per il Gruppo Iva, il più importante dei quali è rappresentato dalla circostanza che, da un lato, gli aderenti al Gruppo perdono l’autonoma soggettività Iva e, dall’altro, si costituisce un nuovo soggetto d’imposta dotato di un proprio numero di partita Iva e di una propria autonoma iscrizione al Vies.

Ciò detto, l’Agenzia si sofferma, in particolare, su:
  • operazioni interne al Gruppo
  • operazioni rese o ricevute dal Gruppo
  • eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al Gruppo
  • rapporti tra casa madre e branches membri del Gruppo
  • decadenza dei regimi attivati dai partecipanti
  • utilizzo del plafond dei partecipanti ai fini dello status di esportatore abituale del Gruppo Iva
  • split payment
  • rettifiche della detrazione in occasione della costituzione o della cessazione del Gruppo.
Split payment
Con specifico riferimento al rapporto tra scissione dei pagamenti e Gruppo Iva, l’Agenzia chiarisce che, qualora il Gruppo comprenda uno o più partecipanti, che rientrerebbero nella disciplina dello split payment, tale regime non trova applicazione per le operazioni effettuate nei confronti del Gruppo. In virtù della partecipazione al Gruppo, infatti, l’Agenzia ritiene che siano venuti meno i requisiti soggettivi che giustificavano l’applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti. Né, peraltro, la normativa di riferimento (articolo 17-ter, Dpr 633/1972) include tra i soggetti destinatari dello split payment il Gruppo Iva.

Adempimenti e responsabilità
L’ultima parte della circolare è dedicata all’analisi dei profili procedimentali, con particolare riguardo agli obblighi dichiarativi, di liquidazione e di versamento dell’imposta, nonché tutti gli altri adempimenti contabili, che gravano solo in capo al Gruppo Iva.
Gli aspetti su cui si sofferma la circolare sono i seguenti:
  • rappresentante del Gruppo
  • fatturazione e certificazione dei corrispettivi
  • registrazione, liquidazione e versamenti
  • divieto di compensazione
  • comunicazioni periodiche e dichiarazioni Iva
  • rimborsi
  • separazione delle attività e dispensa dagli obblighi di fatturazione per le operazioni esenti
  • opzione per l’applicazione separata dell’Iva per alcune delle attività esercitate
  • opzione per la dispensa da adempimenti per le operazioni esenti
  • responsabilità nell’ambito del Gruppo
  • ammissione alla disciplina del Gruppo Iva delle società di gestione del risparmio.
Il rappresentante
Nell’ambito del Gruppo assume un ruolo di primo piano il rappresentante (individuato ope legis nel soggetto che esercita sugli altri partecipanti il controllo “finanziario”), chiamato ad assolvere tutti gli adempimenti imputabili al soggetto collettivo d’imposta.
Nell’ipotesi in cui tale soggetto non possa esercitare l’opzione (ad esempio, perché è una holding di mero godimento), il ruolo di rappresentante è attribuito al partecipante titolare del volume d’affari Iva o dell’ammontare di ricavi (ai fini delle imposte dirette) più elevato nell’anno precedente la costituzione del Gruppo.
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