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Normativa e prassi

Disciplina del “gruppo Iva”:
pronte le regole per l’interpello

Le istanze finalizzate a superare le presunzioni di esclusione o inclusione possono essere legittimamente presentate anche prima dell’esercizio dell’opzione di costituzione

Con la risoluzione 54/E del 10 luglio 2018, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulle modalità di presentazione delle istanze di interpello  probatorio (ex articolo 70-ter, commi 5 e 6, del Dpr 633/1972) finalizzate all'esclusione o all'inclusione di soggetti passivi d’imposta in un Gruppo Iva (vedi “Disciplina del Gruppo Iva: pronte le norme operative”).
 
Per la regolare presentazione di un interpello è richiesta la sottoscrizione sia del rappresentante del Gruppo Iva costituito o del futuro rappresentante del Gruppo Iva costituendo, sia del membro di cui si vuole provare il difetto o il possesso di un requisito di partecipazione.
La duplice sottoscrizione è funzionale alla rappresentazione complessiva della rete dei soggetti passivi interessati alla formazione di un Gruppo Iva, che solo il rappresentante può fornire.
 
Al riguardo, è opportuno evidenziare che i vincoli cui è subordinata la possibilità di considerare più persone, giuridicamente indipendenti, alla stregua di un unico soggetto passivo d’imposta, vanno accertati in una dimensione olistica e che la prova della loro sussistenza o insussistenza non può essere raggiunta avendo riguardo unicamente alla situazione dei singoli componenti di un gruppo.
Ciò non di meno, al fine di evitare procrastinamenti dei termini di risposta in conseguenza di richieste di regolarizzazione e agevolare la programmazione degli operatori economici che in ragione dell’interesse all’attivazione del regime a decorrere dal 1° gennaio 2019 hanno già inoltrato i loro interpelli, fino alla pubblicazione delle indicazioni contenute nella risoluzione in commento, anche le istanze sottoscritte unicamente dal membro del Gruppo costituendo e non anche dal futuro rappresentante saranno considerate validamente presentate.
 
L’invio dell’istanza di interpello da parte del futuro rappresentante non obbliga quest’ultimo all’esercizio dell’opzione di costituzione del Gruppo Iva.
L’esito dell’interpello può, infatti, incidere, come già evidenziato, sul giudizio degli operatori economici in ordine all’opportunità dell’attivazione del regime di cui al titolo V-bis del decreto Iva.
Per esigenze semplificatorie e per agevolare valutazioni complessive sarà ammessa la presentazione di un’unica istanza per l’espunzione di più soggetti passivi d’imposta da uno stesso Gruppo Iva o per l’inclusione nel medesimo.
 
Le istanze a oggetto plurimo dovranno essere sottoscritte, oltre che dal rappresentante del Gruppo Iva costituendo o costituito, da ciascuno dei membri rispetto ai quali voglia fornirsi prova contraria alla operatività delle presunzioni di cui ai commi 4 e 6 dell’articolo 70-ter del decreto Iva.
 
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