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Normativa e prassi

Disciplina dell’iper ammortamento:
dal Mise arrivano nuovi chiarimenti

L’agevolazione è applicabile anche ai distributori automatici in grado di scambiare informazioni sia in ingresso sia in uscita con i sistemi interni e/o esterni dell’impresa

Iper ammortamento sotto la lente di ingrandimento del ministero dello Sviluppo economico: con la circolare n. 177355, pubblicata ieri, infatti, il Mise ha fornito ulteriori chiarimenti sulla disciplina dell’agevolazione, con specifico riguardo all’individuazione dei beni agevolabili e al requisito dell’interconnessione.
 
L’iper ammortamento
Il meccanismo agevolativo noto come “iper ammortamento” è stato introdotto dalla legge di stabilità 2017 ed è finalizzato a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” (articolo 1, commi da 9 a 11, legge 232/2016 e allegato A per l’elenco dei beni agevolabili). A tal fine, il legislatore ha previsto che per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi il costo di acquisizione è maggiorato del 150%.
 
Sull’agevolazione sono state fornite precisazioni, tra gli altri, con i seguenti documenti:
  • circolare n. 4 del 30 marzo 2017 (Agenzia delle entrate-Mise)
  • quesiti profili tecnologici iper e super ammortamento del 19 maggio e del 12 luglio 2017 (Mise). 
La legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 29 e seguenti, legge 205/2017), inoltre, ha introdotto significative modifiche alla disciplina, prevedendo, in sintesi:
  • l’estensione dell’ambito temporale di applicazione del regime agevolativo per gli investimenti nei beni sia materiali sia immateriali (comma 30 e comma 31)
  • una regola, applicabile ai soli beni materiali, finalizzata a evitare, a determinate condizioni, la cessazione del benefico nell’ipotesi in cui, durante il periodo di fruizione dell’iper ammortamento, si verifichi il realizzo a titolo oneroso dei beni agevolati (commi 35 e 36). 
La circolare del 23 maggio 2018
Il nuovo intervento del Mise si è reso dunque necessario per rispondere alle “numerose richieste di parere tecnico” circa l’applicazione del beneficio a particolari tipologie di beni.
 
Il documento di prassi pubblicato ieri si sofferma, in particolare, sui seguenti profili:
  • definizione dei concetti di guida automatica e semiautomatica
  • applicabilità dell’iper ammortamento per i distributori automatici di prodotti finiti e/o per la somministrazione di alimenti e bevande (vending machine)
  • esclusione dall’ambito oggettivo del beneficio dei fabbricati e delle costruzioni, con particolare riguardo ai “silos dotati di attrezzatura sensoristica
  • classificazione delle macchine di lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di dispositivi medici impiegate nel settore sanitario
  • classificazione dei componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni
  • ammissibilità degli impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi
  • ammissibilità delle attrezzature/utensili costituenti dotazione ordinaria del bene agevolabile
  • classificazione degli impianti di trattamento per la depurazione preliminare allo scarico delle acque reflue
  • ammissibilità dei sistemi di additivazione di sostanze pericolose
  • precisazioni sui requisiti di interconnessione e integrazione automatizzata
Di seguito, si fornisce una sintesi dei contenuti del documento di prassi.
 
Guida automatica e semiautomatica
La caratteristica della “guida automatica e semiautomatica” deve ritenersi necessaria solo per i beni qualificabili come “macchine mobili”, vale a dire per i veicoli semoventi specificamente progettati e fabbricati “per eseguire lavori” e, pertanto, inidonei al trasporto di passeggeri o di merci.
La circolare, quindi, precisa che il requisito della guida automatica e semiautomatica è richiesta, ad esempio per:
  • trattori agricoli
  • pale gommate o i dumpers utilizzati nei cantieri edili e nelle attività di costruzioni in genere
  • carrelli utilizzati in ambito portuale per la movimentazione dei containers (anche da parte delle imprese la cui attività consista nella manutenzione/riparazione dei containers stessi). 
Il Mise, inoltre, chiarisce che “la guida automatica o semiautomatica non costituisce un autonomo e ulteriore requisito rispetto a quelli richiesti dalla disciplina agevolativa, bensì una caratteristica tecnologica”, cioè una modalità attraverso la quale, per le macchine mobili, si considerano realizzati i requisiti della interconnessione e dell’integrazione automatizzata.
 
Infine, viene specificato che:
  • la guida automatica si riscontra in ordine alle macchine senza operatore a bordo (Agv - automatic guide vehicle)
  • la guida semiautomatica, invece, è riscontrabile con riferimento alle macchine mobili dotate di sistemi di guida in grado di controllare almeno una funzione di spostamento (ad esempio, sterzata, velocità, arresto). 
Vending machine
Tali beni hanno una funzione strumentale principale nell’ambito del ciclo di produzione dell’impresa utilizzatrice operante nel settore del commercio. Pertanto, i distributori automatici di prodotti finiti e/o per la somministrazione di alimenti e bevande rientrano nella categoria dei “negozi automatici”. Di conseguenza, essi, ai fini dell’iper ammortamento, sono assimilabili ai “magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica”.
Peraltro, sottolinea la circolare, solo i distributori automatici “di nuova generazione” hanno caratteristiche tecnologiche tali da soddisfare potenzialmente le condizioni richieste dalla legge per l’applicazione dell’agevolazione in esame.
Più precisamente, per poter integrare il requisito dell’interconnessione, i distributori automatici “devono essere in grado di scambiare informazioni in maniera bidirezionale” con i sistemi interni e/o esterni dell’impresa sia in ingresso sia in uscita.
Infine, si evidenzia che l’accesso all’iper ammortamento deve considerarsi subordinato “anche alla condizione che i suddetti distributori automatici soddisfino gli standard di compliance fiscale (attuali e futuri)” stabiliti dai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016 e del 30 marzo 2017.
 
Silos dotati di attrezzatura sensoristica
Con riguardo a questa tipologia di beni, la circolare innanzitutto ricorda che gli investimenti in beni immobili sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’iper ammortamento.
Al Mise, peraltro, sono arrivate numerose richieste di parere relative alla possibilità di includere nel perimetro dell’agevolazione i silos di stoccaggio di nuova concezione, dotati, cioè, di attrezzature sensoristiche atte ad attribuire a tali beni (oltre alla funzione di immagazzinamento) anche quella di controllo termo-igrometrico attivo delle materie prime o dei prodotti immagazzinati.
La circolare sottolinea che, in linea generale, l’eventuale dotazione o aggiunta di attrezzature sensoristiche o di sistemi di ventilazione ai “silos” non modifica la natura immobiliare dell’investimento, con conseguente esclusione dell’iper ammortamento.
Tuttavia, le attrezzature sensoristiche (e le altre componenti impiantistiche), funzionali allo specifico processo produttivo, assumono “autonomo rilievo” ai fini dell’iper ammortamento, fatta salva la sussistenza del requisito dell’interconnessione al sistema informativo di fabbrica.
 
Macchine per il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione dei dispositivi medici
Le macchine in questione, utilizzate nell’ambito dei servizi sanitari, svolgono la funzione di riutilizzo di attrezzature, utensili e altri beni strumentali. La circolare precisa che esse sono assimilabili alle “macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita” e rientrano, quindi, nel perimetro dell’iper ammortamento.
 
Componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni
Questi beni, ricorda la circolare, rientrano, in linea generale, nel novero dei “sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”.
Al Mise sono arrivate richieste di chiarimento con specifico riguardo alle seguenti tipologie di beni rientranti nella suddetta categoria:
  • sistemi di gestione dell’energia reattiva, che, secondo il ministero, presentano caratteristiche funzionali tali da poterli includere tra gli investimenti ammessi all’iper ammortamento, fatta salva la sussistenza del requisito dell’interconnessione
  • sistemi di accumulo dell’energia elettrica, la cui funzione principale consiste nel “costituire una (possibile) fonte dalla quale le macchine del ciclo produttivo possono attingere energia per il proprio funzionamento”. Agli effetti dell’iper ammortamento, quindi, tali sistemi di accumulo non sono ammessi al beneficio
  • sistemi di controllo intelligenti e connessi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici dei sistemi di produzione dell’aria compressa, riconducibili nel novero dei beni la cui acquisizione è agevolabile (tale inclusione, sottolinea la circolare, non riguarda il costo di acquisizione dei compressori, che potrà beneficiare eventualmente solo del super ammortamento)
  • sistemi di controllo e monitoraggio dei consumi energetici degli impianti di illuminazione – non ammissibili all’iper ammortamento in quanto “soluzioni” che interagiscono a livello di impianti generali e non di impianti produttivi in senso stretto. Tuttavia, l’agevolazione è applicabile qualora “l’impianto di illuminazione si configura esso stesso come impianto tecnico di produzione e non già come impianto generale di fabbrica o stabilimento o comunque dell’immobile in cui è svolta l’attività”. 
Impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi
Si tratta di beni di per sé non produttivi, ma che sono strettamente necessari al funzionamento della macchina o dell’impianto nuovi oggetto di agevolazione.
In tali casi, sono ammessi all’iper ammortamento solo i costi di pertinenza sostenuti per soddisfare il necessario fabbisogno della nuova macchina o impianto agevolabili.
Per quanto concerne, poi, gli impianti tecnici di servizio all’edificio (illuminazione, distribuzione energia elettrica, eccetera), che, in quanto tali, non sono direttamente correlati al funzionamento della nuova macchina o impianto ammissibile al beneficio, la circolare chiarisce che essi non sono ammissibili all’iper ammortamento (fatto salvo il caso in cui “non si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio”).
 
Attrezzature/utensili costituenti dotazione ordinaria del bene agevolabile
Al Mise sono arrivate richieste di chiarimento circa gli “stampi dotati di sensoristica intelligente e di dispositivi mobili” (utilizzati, ad esempio, nel settore della ceramica). Sul punto, la circolare precisa che essi non rientrano nella definizione di “macchina” e, di conseguenza, non possono essere autonomamente agevolabili. Tuttavia, gli stessi possono essere agevolati, “nella misura in cui costituiscono normale dotazione del bene principale” secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 152/E del 15 dicembre 2017.
 
Impianti di trattamento delle acque reflue
La circolare chiarisce che tali beni possono essere ammessi al beneficio dell’iper ammortamento in quanto riconducibili tra i “sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”.
 
Sistemi di additivazione di sostanze pericolose
Si tratta di beni agevolabili con l’iper ammortamento in quanto riconducibili nella categoria dei “dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0”.
 
Interconnessione e integrazione automatizzata
Sul requisito dell’interconnessione del bene strumentale agevolabile con i sistemi interni e/o esterni dell’impresa, la circolare ribadisce che, con riferimento ai beni materiali appartenenti al primo gruppo dell’allegato A (“Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”), lo stesso si considera soddisfatto se il bene agevolato:
  • è interconnesso ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
  • scambia informazioni con sistemi interni attraverso un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad esempio, TCP-IP, HTTP, MQTT). 
I beni in questione, peraltro, devono soddisfare anche al requisito della “integrazione automatizzata” con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.
Con specifico riferimento all’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica, la circolare precisa che all’interno di essa “ricadono tutte le componenti rilevanti per una gestione organica e sistematica, capace di integrare le diverse funzioni dell’intero ciclo operativo dell’azienda, industriale o del terziario”.
In altri termini, il requisito dell’integrazione si considera soddisfatto “in tutti quei casi in cui la gestione automatizzata dei flussi fisici o informativi abbia un impatto significativo su una o più funzioni riferibili alla logistica di fabbrica quale disciplina trasversale e permeante l’intero ciclo operativo dell’azienda e, dunque, non strettamente circoscritta solo alla movimentazione o alla tracciabilità”.

Avvertenze
La circolare, infine, sottolinea che:
  • i chiarimenti in essa contenuti sono validi anche per gli investimenti effettuati durante il primo periodo d’imposta di applicazione della disciplina agevolativa e cioè nel corso del 2017
  • nell’ipotesi di beni acquistati e messi in funzione nel 2017, per i quali l’impresa non ha applicato l’iper ammortamento, ma che invece risulta applicabile alla luce dei nuovi chiarimenti, sarà possibile recuperare la quota di iper ammortamento relativa al 2017 a partire dal 2018 (secondo il meccanismo indicato dalla circolare n. 4/E del 2017, esempio n. 9, paragrafo 6.4.1)
  • in questi casi, l’applicazione del beneficio è comunque subordinata all’acquisizione, entro la chiusura del periodo d’imposta 2018, della perizia giurata o dell’attestato di conformità o della dichiarazione del legale rappresentante (autocertificazione).
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