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Normativa e prassi

Disciplina speciale Iva Moss:
competenza da Venezia a Pescara

L’avvicendamento tra i due Centri operativi è dovuto a una revisione dell’articolazione interna dell’Agenzia, con potenziamento del settore internazionale della Dc Accertamento

La competenza per la gestione di tutte le attività riguardanti il “Mini one stop shop” (Moss) passa dal Centro operativo di Venezia (Cov) a quello di Pescara (Cop).
Lo stabilisce un provvedimento del 26 luglio 2016.
Il documento, oltre a illustrare le procedure via web da adottare da parte degli operatori che vogliono registrarsi al regime Ue o a quello non Ue, ribadisce che l’attività di assistenza ai contribuenti continuerà a essere garantita dai Cam, i Centri di assistenza multicanale dell’Agenzia, mentre la competenza per eventuali controversie riguardanti gli atti emessi dal Cop è della Commissione tributaria provinciale di Pescara.
 
Per effettuare l’opzione, occorre l’identificazione
Il Regolamento Ue n. 967/2012 ha determinato le norme Iva per l’e-commerce diretto, prevedendo la possibilità di aderire, su opzione, al regime speciale “Mini one stop shop”, in base al quale le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione ed elettronici, effettuate da soggetti passivi Ue o extra Ue, nei confronti di clienti privati residenti o domiciliati nell’Unione europea, sono imponibili, ai fini Iva, nel luogo dove il committente è stabilito oppure è domiciliato o ha la residenza.
 
Due le linee tracciate per l’identificazione.
La prima riguarda i soggetti passivi che sono domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea (non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell’Unione), che possono richiedere la registrazione compilando il modulo online disponibile sul sito delle Entrate nella sezione redatta in lingua inglese. L’Agenzia, effettuate le necessarie verifica tramite il Cop, comunica al richiedente, via mail, il numero di identificazione Iva attribuito, il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici delle Entrate, la password di primo accesso e le prime quattro cifre del Pin insieme alle istruzioni, sempre in lingua inglese per completare la procedura di registrazione
 
Per quanto riguarda invece i soggetti passivi domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia, e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per avvalersi del Moss devono utilizzare le funzionalità disponibili tramite i servizi telematici dell’Agenzia, inserendo le credenziali personali. La registrazione viene effettuata direttamente online.
 
Con le stesse modalità utilizzate al momento dell’iscrizione, gli interessati dovranno segnalare eventuali variazioni dei dati comunicati o l’intenzione di non fornire più i servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione o elettronici, nonché la perdita dei requisiti per il regime prescelto.
 
La comunicazione trimestrale riepilogativa è obbligatoria
Per assolvere gli adempimenti (articolo 74-quinquies, comma 6, Dpr 633/1972), gli operatori che si avvalgono del regime speciale devono inviare on line, ogni tre mesi, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione riepilogativa entro il 20 del mese successivo al trimestre solare di riferimento dell’attività svolta in quel periodo.
 
Dal Cov al Cop per “ristrutturazione interna”
Il predetto Regolamento Ue ha stabilito le norme di accesso al regime opzionale Moss.
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 settembre 2014 ha definito le modalità operative e ha individuato nel Centro operativo di Venezia l’ufficio competente per le relative verifiche.
Successivamente, il provvedimento 23 aprile 2015 ha indicato lo stesso Cov come l’ufficio competente a svolgere le attività di assistenza e liquidazione riguardanti i rapporti con i contribuenti derivanti dall’applicazione del Moss.
Poi, nell’ambito della revisione dell’articolazione interna delle strutture dell’Agenzia (provvedimento 23 aprile 2015), è stato potenziato il settore internazionale della direzione centrale Accertamento, che ha acquisito dalla direzione centrale Gestione tributi le competenze riguardanti il regime speciale Moss. Di qui, il passaggio delle attività già attribuite al Centro operativo di Venezia a quello di Pescara, individuato come ufficio competente per tutte le attività inerenti il regime Moss.
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