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Normativa e prassi

Dispositivi medici: “uno” su “otto”
beneficia dell’aliquota Iva al 10%

Imposta ordinaria anche se molti di essi contengono sostanze impiegate in farmacia o come disinfettanti e se sono loro attribuite a titolo accessorio proprietà profilattiche o terapeutiche

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Non è possibile applicare a tutte le cessioni di dispositivi medici l’aliquota Iva del 10 per cento. In base alle classificazioni date dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’unico prodotto commercializzato dalla società istante a Iva ridotta è la “crema” perché, grazie al suo contenuto, è in grado di esplicare una efficace azione terapeutica. Questa, in estrema sintesi, la conclusione dell’Agenzia nella risposta n. 220 del 21 luglio 2020.
Degli otto “dispositivi”, alle cui cessioni la società vorrebbe applicare l’Iva al 10% (n. 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva, infatti, solo quest’ultimo può essere classificato alla voce 3004 “della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione UE 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del Regolamento n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune”.

Tutti gli altri, alla luce dei pareri tecnici rilasciati dalla competente Agenzia delle dogane e dei monopoli, vanno classificati diversamente, come “oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche”, anche se contengono alcune sostanze impiegate in farmacia o come disinfettanti e se sono loro attribuite, a titolo accessorio, proprietà profilattiche o terapeutiche.

A ulteriore sostegno di tale conclusione, l’Agenzia ricorda che con la circolare n. 8/2019, nel fornire i primi chiarimenti sulle novità introdotte dal Bilancio per il 2019, ha precisato che la disposizione riguardante l’inserimento di nuovi prodotti tra i beni a Iva ridotta (articolo 1, comma 3, legge n. 145/2018) ha voluto “agevolare” esclusivamente quei “dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (...)” e non tutti i dispositivi medici.

Riguardo alla “crema”, in particolare, l’Adm l’ha ritenuta classificabile nell'ambito del capitolo 30 della Tariffa doganale "Prodotti farmaceutici" ed in particolare alla sottovoce 3004 90 00: "Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto”.
E questo perché, gli effetti benefici sull'organismo delle sostanze presenti nel prodotto, in grado di promuovere un’efficace azione terapeutica e di profilassi, ne giustificano la classificazione tra le altre preparazioni medicinali della voce 3004.

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