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Normativa e prassi

Distributori di carburanti: in arrivo
ritocchi per la trasmissione dei dati

Obbligatoria dal 1° settembre per impianti che hanno erogato benzina e gasolio, nel 2018, per oltre 1,5milioni di litri, dal 1° gennaio 2021 per quelli i cui volumi si attestano fino a 1,5milioni

carburanti

Il provvedimento del 22 aprile 2020, attuato di concerto tra l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, acquisito il parere del ministero dello Sviluppo economico, apporta cambiamenti al calendario d’invio dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri derivanti da cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.
La nota direttoriale odierna modifica il precedente provvedimento del 28 maggio 2018 (vedi articolo “Cessioni gasolio e benzina le regole per l’invio dei dati”), a sua volta modificato dal provvedimento del 30 dicembre 2019 (vedi articolo “Cessioni di gasolio e benzina: nuovo calendario per invio dati”).
L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi è stato introdotto dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 909, legge n. 205/2017), che ha modificato l’articolo 2, Dlgs n. 127/2015, introducendo il nuovo comma 1-bis.
La norma prevede, tra l’altro, che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il ministero dello Sviluppo economico, vengano individuati termini graduali per ottemperare all’obbligo previsto, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione del carburante.
Il provvedimento odierno, tenendo anche conto delle richieste effettuate dalle associazioni di categoria degli operatori del settore e delle problematiche tecniche rappresentate a seguito dell’insorgenza del periodo di emergenza sanitaria nazionale “Covid-19”, uniforma e proroga i termini di avvio della procedura, con partenze differenziate.

Al via in base ai litri erogati
I primi a partire, il 1° settembre 2020, saranno i gestori di impianti di erogazione di gasolio e benzina, destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, che nel 2018 hanno erogato complessivamente volumi per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri.

“Finestra” ancora più ampia per i restanti operatori con impianti di distribuzione che nel 2018 hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, fino a 1,5 milioni di litri: per loro la data per l’invio dei dati da segnare sull’agenda è il 1° gennaio 2021.

Inalterata la frequenza di trasmissione
Il provvedimento, infine, ricorda il calendario, rimasto invariato, per la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi: entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento per quanti effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza trimestrale ed entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento per coloro che attuano la liquidazione mensile dell’Iva.

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