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Normativa e prassi

La distribuzione della riserva ai soci
sconta la ritenuta del 26 per cento

Alle somme formatesi con utili prodotti nel corso dell’esercizio 2018 si applica, infatti, la regola generale sul nuovo regime impositivo dei redditi finanziari conseguiti da persone fisiche

distribuzione utili

Le riserve parzialmente distribuite ai due soci detentori di partecipazioni qualificate, scontano una ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Si tratta, infatti, di riserve formatesi con utili prodotti, ai fini fiscali, nel corso dell’esercizio 2018, la cui distribuzione è stata deliberata nel medesimo esercizio, alle quali, pertanto, si applica la regola generale del nuovo regime di tassazione introdotto dalla legge di bilancio 2018. È in sintesi la risposta n. 332 dell’8 agosto 2019 all'interpello di una società che chiedeva le corrette modalità di tassazione delle riserve distribuite in capo ai soci persone fisiche.

Quesito
Il caso prospettato riguarda, nel dettaglio, una società che ha rivalutato un immobile strumentale, pagando l’imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ma non ha affrancato il saldo attivo di rivalutazione. Nel 2018 la società distribuisce parte della riserva di rivalutazione ai due soci titolari entrambi di partecipazioni qualificate. Ai fini Ires, la società per il periodo d’imposta 2018 provvederà a una variazione in aumento pari alla riserva di rivalutazione distribuita, al lordo dell’imposta pagata imputata proporzionalmente alla parte distribuita. Alla luce dei fatti, la società istante chiede come debba essere tassata la somma che ha distribuito ai soci persone fisiche, i quali hanno percepito, nel corso del periodo d’imposta 2018, somme derivanti dalla distribuzione parziale della riserva di rivalutazione iscritta in bilancio, riserva che accoglie il saldo attivo della rivalutazione, ai fini fiscali, di immobili strumentali di proprietà della società e che non è stata oggetto di affrancamento.

Risposta
L’Agenzia, innanzitutto, ricorda che il regime fiscale applicabile ai soci al momento della percezione del dividendo dipende dall’individuazione del periodo di formazione, ai fini fiscali, dell’utile che costituisce la riserva di rivalutazione oggetto di distribuzione. L’istante, in caso di distribuzione (anche parziale) della riserva in sospensione d’imposta - formata con utili prodotti nello stesso periodo d’imposta - non oggetto di affrancamento deve effettuare una variazione in aumento nella propria dichiarazione dei redditi e assoggettare il maggior imponibile così determinato all’aliquota ordinariamente prevista. Nel caso specifico, la società sconterà un’aliquota impositiva del 24% sul maggior reddito determinato per effetto del verificarsi del presupposto impositivo nel corso del periodo d’imposta 2018 e gli utili distribuiti dovranno considerarsi formati nel medesimo periodo d’imposta, il 2018 appunto.

L’Agenzia, poi, descrive il nuovo regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate introdotto dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 999 a 1006, legge n. 205/2017). Nello specifico, ai redditi di capitale derivanti da tali partecipazioni è stata estesa la medesima aliquota del 26%, nonché la modalità di tassazione prevista per le partecipazioni non qualificate mediante l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta o dell’imposta sostitutiva. Infatti, la riforma del regime dei dividendi ha equiparato la tassazione degli utili “qualificati” a quella degli utili “non qualificati”, prevedendo l’applicazione generalizzata della ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento.

La regola generale del nuovo regime di tassazione, introdotta dalla legge di bilancio, prevede che le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 (articolo 1, comma 1005, legge n. 205/2017), in base al principio di cassa, relativamente agli utili derivanti da partecipazioni qualificate. Il legislatore, tuttavia, per non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017, ha previsto un regime transitorio: “alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017” (articolo 1, comma 1006, legge 205/2017).

Nel caso in esame, conclude l’Agenzia, trattandosi di riserve formate con utili prodotti, ai fini fiscali, nel corso dell’esercizio 2018 e la cui distribuzione è stata deliberata nello stesso esercizio, si deve applicare  la regola generale e non quella transitoria. La società, dunque, ai fini di una corretta tassazione dovrà applicare una ritenuta a titolo d’imposta del 26% calcolata sull’ammontare della riserva distribuita ai due soci, detentori di partecipazioni qualificate.
 

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