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Normativa e prassi

Dl “salva consumi”, a distanza di un mese i codici “salva credito”

Consentiranno, a imprese costruttrici o importatrici e venditori di auto, il recupero dei contributi anticipati

salvagente
Cinque codici tributo “salva credito”. A un mese dalla pubblicazione in GU del Dl 5/2009, che ha riconosciuto un bonus per chi acquista nel 2009 veicoli a basso impatto ambientale e li immatricola entro il 31 marzo 2010, l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 62/E del 12 marzo, ha istituito i codici per il credito d’imposta da utilizzare in compensazione con l’F24.
 
Il credito spetta, nella maggior parte dei casi, alle aziende costruttrici o importatrici di veicoli nuovi che hanno rimborsato al venditore il contributo anticipato (fissato in misura diversa a seconda della tipologia del mezzo comprato). Soltanto nell’ipotesi di acquisto di motociclo, il credito d’imposta è concesso direttamente al venditore.
 
I numeri del decreto e i corrispondenti codici
Il Dl 5/2009 (“salva consumi”) stabilisce un’agevolazione per gli acquisti, anche in locazione finanziaria, di veicoli a basso impatto ambientale per i quali i contratti risultano stipulati a partire dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009 e l'immatricolazione avviene entro il 31 marzo 2010.
I contributi, nel dettaglio, sono:
  • di 1.500 euro per chi acquista un’autovettura nuova “euro 4” o “euro 5” con ridotte emissioni di CO2 (non oltre 140 grammi o 130 grammi, se si tratta di auto a gasolio), previa demolizione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria “euro 0”, “euro 1” o “euro 2”, immatricolati prima del 2000. Il codice tributo è 6812
  • di 2.500 euro per chi acquista: autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose (con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate o 4, 5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; autocarri; autoveicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’avere speciali attrezzature relative a tale scopo; autoveicoli per uso speciale, muniti cioè di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio; autocaravan, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria “euro 4” o “euro 5”, previa demolizione di veicoli appartenenti alle stesse tipologie, di categoria “euro 0”, “euro 1” o”"euro 2”, immatricolati prima del 2000. Il codice corrispondente è 6813
  • di 1.500 euro aggiuntivi per l’acquisto di autovetture nuove e omologate dal costruttore per circolare mediante alimentazione, esclusiva o doppia, con gas metano o elettrica o a idrogeno, se le emissioni di CO2 non superano i 120 grammi per chilometro. Codice tributo, 6814
  • di 4.000 euro aggiuntivi per l’acquisto di autocarri nuovi, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria “euro 4” o “euro 5”, omologati dal costruttore per circolare mediante alimentazione, esclusiva o doppia, con gas metano. Codice 6815.

I primi quattro codici sono dedicati alle case costruttrici o imprese importatrici per l’utilizzo del credito d’imposta in compensazione, mediante modello F24.
Il quinto e ultimo “6816” riguarda direttamente i venditori che hanno ceduto motocicli nuovi, fino a 400 cc di cilindrata, di categoria “euro 3”, con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria “euro 0” o “euro 1”. In questo caso il contributo è fissato a 500 euro per ogni acquisto.
 
In concreto vanno riportati nella sezione erario del modello F24 in corrispondenza degli importi indicati nella colonna “importi a credito compensati” nei casi di fruizione dei crediti d’imposta, ovvero in quella denominata “importi a debito versati” nell’ipotesi di ravvedimento (articolo 13, Dlgs 472/1997). Nell’“anno di riferimento” va naturalmente riportato l’anno di acquisto, anche in locazione finanziaria, dei veicoli nuovi.
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