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Normativa e prassi

Documentazione transfer pricing: premiate le imprese collaborative

Nuove indicazioni sugli adempimenti salva-sanzione in caso di verifiche e sulle scadenze della comunicazione

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Regole in chiaro per le società che comunicano all’Agenzia delle Entrate il possesso dei documenti che consentono di riscontrare l’allineamento al valore normale dei prezzi praticati nelle transazioni intercompany. Con la circolare n. 58/E del 15 dicembre, l’Amministrazione finanziaria apre alle imprese multinazionali che aderiscono al nuovo regime degli oneri documentali.
Questa scelta, infatti, in linea con le disposizioni della manovra correttiva dell’estate scorsa (Dl 78/2010), è considerata un vero e proprio indice segnaletico dell’adozione di un atteggiamento cooperativo e trasparente da parte del contribuente.
Partendo da questo presupposto, il documento di prassi prevede, per esempio, che le omissioni o le inesattezze parziali relative anche a operazioni residuali non comportano l’applicazione delle sanzioni, se non compromettono l’analisi degli organi di controllo.
 
Guardando al calendario, i contribuenti hanno a disposizione dieci giorni di tempo per fornire i documenti richiesti, con un surplus di altri sette giorni per le informazioni aggiuntive che risultino necessarie in seguito al controllo.
Inoltre, la circolare precisa che anche per le attività istruttorie in corso o che, comunque, non hanno ancora dato luogo a un avviso di accertamento, il contribuente può accedere al regime di disapplicazione delle sanzioni se trasmette all’Agenzia, entro il 28 dicembre prossimo, la comunicazione di possesso della documentazione.
 
Documenti anti-sanzioni ai raggi X
La documentazione necessaria per riscontrare la conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento nell’ambito di operazioni infragruppo è costituita da un Masterfile, che raccoglie le informazioni relative al gruppo, e dalla cosiddetta Documentazione Nazionale, che contiene dati sulle singole società della multinazionale.
A questo proposito, vale la pena sottolineare che il regime documentale varia a seconda della tipologia di contribuente (holding, subholding o partecipata, stabile organizzazione) e assume una veste light per le piccole e medie imprese che, a particolari condizioni, sono esentate dall’aggiornamento annuale di alcuni dati dell’analisi di comparabilità.
 
Quando la documentazione è ok
La transfer pricing documentation è considerata idonea se fornisce i dati e gli elementi conoscitivi necessari per una completa e approfondita analisi dei prezzi di trasferimento praticati. Al contrario, non è idonea quando, pur rispettando la struttura formale prevista, non contiene informazioni esaustive e conformi o quando le stesse non corrispondono, in tutto o in parte, al vero.
 
Nel caso in cui la documentazione viene consegnata durante le attività di controllo, la valutazione della sua idoneità va fatta dai verificatori, anche se l’ufficio competente può rivedere criticamente il giudizio fornito nel processo verbale di constatazione per l’irrogazione delle sanzioni. Di conseguenza, il pvc dovrà indicare in maniera esplicita il parere dei funzionari addetti alla verifica. Inoltre, se il contribuente ha aderito al regime degli oneri documentali, non può accogliere il verbale di constatazione che contenga rilievi sui prezzi di trasferimento. In questo caso, infatti, il verbale non consente di individuare le sanzioni minime sulle quali opererebbe la riduzione prevista dall’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 218/1997, dato che l’applicabilità di quelle connesse ai rilievi sui prezzi di trasferimento dipende dalla successiva valutazione dell’ufficio accertatore.
 
Trasparenza e buona fede orientano i controlli
Se ci sono attività istruttorie in corso o che, comunque, non hanno ancora dato luogo a un atto di accertamento, chi voglia accedere al regime di disapplicazione delle sanzioni dovrà trasmettere la comunicazione di possesso della documentazione all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 28 dicembre. Il rispetto di questa scadenza, unito a un più generale atteggiamento collaborativo e trasparente, garantirà la corretta applicazione del principio del favor rei, ossia del trattamento più favorevole al contribuente.
Anche se sono stati già notificati atti di accertamento, il nuovo regime verrà applicato solo dopo aver appurato il comportamento tenuto dal contribuente durante le attività istruttorie che hanno preceduto la notifica degli atti.                                                                                                                        
Per quanto riguarda, infine, le attività di controllo avviate dopo il 28 dicembre ed entro il 30 giugno 2011, la circolare riconosce la possibilità di inviare la comunicazione, anche se non ci sono indicazioni sulla scelta del metodo adottato dal contribuente per determinare il prezzo di trasferimento, a patto, però, che queste informazioni siano fornite entro quindici giorni dalla data della richiesta.
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