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Normativa e prassi

Documenti del processo tributario.
I “costi” per il rilascio delle copie

Diritti commisurati al numero di facciate riprodotte. Le indicazioni del Df sull’aggiornamento delle spese di “acquisizione” degli atti giudiziari a partire dal 1° marzo 2012

pagamento
La circolare n. 2 del 26 marzo, emessa del dipartimento delle Finanze, ha fornito chiarimenti sulle nuove misure del diritto di copia degli atti del processo tributario introdotte dal decreto Mef del 27 dicembre 2011, che ha rivisto gli importi originariamente fissati dal decreto dell’1 ottobre 1996. I nuovi “diritti” si applicano dal 1° marzo 2012 e, più precisamente, alle istanze di rilascio di copie presentate da tale data.
 
Istanza di copia semplice e autentica
Il documento di prassi chiarisce, in primo luogo, che chiunque abbia interesse può richiedere e ottenere il rilascio di copia semplice o conforme all’originale di atti, documenti o provvedimenti depositati presso gli ufficio giudiziari, attraverso la presentazione di un’apposita istanza all’ufficio di Segreteria.
Precisa, poi, il regime dell’imposta di bollo sulle istanze di rilascio delle copie, modificato dalle disposizioni che hanno introdotto il contributo unificato sui ricorsi o appelli notificati a decorrere dal 7 luglio 2011. Al riguardo, viene chiarito che le istanze di rilascio di copie autentiche che scontano il contributo unificato non sono soggette all’imposta di bollo, mentre quelle relative ai ricorsi notificati prima del 7 luglio 2011 restano assoggettate al tributo (14,62 euro sull’istanza e 14,62 euro sulla copia autentica, ogni 4 facciate).
Nessuna imposta, infine, sulle istanze di copie semplici, indipendentemente dalla notifica dei ricorsi o appelli a cui si riferiscono.
 
Diritti di copia semplice e autentica
Le istanze presentate dal 1° marzo 2012 volte al rilascio di copie semplici o autentiche scontano i nuovi “diritti di copia”, a prescindere se i ricorsi e gli appelli sono stati notificati prima o dopo l’introduzione del contributo unificato (7 luglio 2011). Solo per quelle autentiche, poi, è prevista una maggiorazione di 9 euro per ogni copia rilasciata.
 
Imposta di bollo
Riguardo l’applicazione del bollo, la circolare specifica che l’imposta non si applica per il rilascio di copie autentiche di atti del ricorso assoggettato a contributo unificato. È prevista invece per gli atti non assoggettati a tale contributo (quelli, cioè, che si riferiscono a ricorsi/appelli notificati fino al 6 luglio 2011). Si conferma l’esenzione dal bollo per le copie autentiche richieste dalla parti con formula esecutiva o per il ricorso in Cassazione, incluse quindi le sentenze della commissione regionale o centrale; si tratta, infatti, di atti “necessari” all’instaurazione di giudizi assoggettati al contributo unificato.
 
Modalità di pagamento
Il documento di prassi specifica poi che il diritto di copia e l’imposta di bollo sono assolti mediante le “marche” da apporre sull’istanza di rilascio degli atti o documenti. Per i diritti di copia vanno considerate le singole facciate del foglio.
Parti integranti del decreto Mef del 27 dicembre 2011, specifica la circolare in esame, sono quattro allegati in cui vengono riportate le diverse tariffe da applicare a seconda se si tratti di rilascio di copia semplice (allegato 1), di copie autentiche, per le quali è previsto un diritto aggiuntivo di 9 euro per ogni singolo documento (allegato2), di copie informatiche di atti o documenti prodotti dalle parti nel corso del processo tributario, con i diritti calcolati in base ai Kilobyte (allegato 3), o di copie informatiche di documenti già trasferiti nell’archivio informatico degli uffici di segreteria, con i diritti calcolati in base alle pagine (allegato 4).
 
Decorrenza dei nuovi importi
Gli importi si applicano alle istanze di rilascio di copie presentate dall’1 marzo 2012, giorno successivo all’entrata in vigore del decreto che ha sancito le nuove misure. Le richieste avanzate fino al 29 febbraio scontano gli importi previsti dal precedente decreto Mef dell’1 ottobre 1996L.
 

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