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Normativa e prassi

Donazione del sangue dei bovini:
non è inclusa fra le attività agricole

Il plasma non fa parte dei “beni connessi”, individuati con decreto ministeriale, tuttavia può essere compreso fra i “prodotti diversi” che beneficiano di un ridotto coefficiente di redditività

bovini

Un imprenditore agricolo professionale, che alleva bovini ed equini, donatori di sangue a scopo farmaceutico, non potrà considerare come reddito agrario i proventi derivanti dalla cessione del plasma degli animali, non rientrando il prodotto tra quelli espressamente previsti nella tabella allegata al decreto ministeriale del 13 febbraio 2015 che ha indicato tassativamente i beni prodotti e le relative attività agricole di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del Tuir. È la sintesi della risposta n. 633 del 30 settembre 2021 dell’Agenzia.

In via preliminare viene ricordato l'articolo 32, comma 2, del Tuir secondo il quale:
Sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali”.

L’Agenzia ricorda poi l’attuale formulazione dell’articolo 2135 del codice civile secondo cui l’allevamento di animali include anche le “attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere [...] animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.

Il legislatore, come ricordato anche dall’istante, ha voluto dare ampia accezione all'impresa agricola, includendo ogni attività basata sullo svolgimento di un intero ciclo biologico o di una fase essenziale del ciclo stesso e quindi anche quelle particolari attività, come l'apicoltura o l'allevamento di maiali per l'ingrasso, che nel passato erano considerate “impresa agricola” solo in via interpretativa.

La circolare n. 44/2004 ha, inoltre, precisato che le attività connesse tassate su base catastale sono quelle derivanti dalla conservazione, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti agricoli tassativamente indicati e ottenuti in prevalenza dalla coltivazione del fondo, del bosco o dell'allevamento; tali prodotti sono quelli indicati nel decreto richiamato dall’articolo 32 del Tuir; il commercio dei “determinati prodotti” rientra nell'ambito applicativo dell'articolo 32 del Tuir solo se i prodotti sono connessi con l'attività agricola principale.
Per quanto riguarda il caso in esame, l’Agenzia, con riferimento ai beni prodotti e alle relative attività agricole indicate dall’articolo 32 del Tuir, ricorda che sono contenuti nell’apposita tabella allegata al decreto ministeriale del 13 febbraio 2015, denominata “Individuazione dei beni oggetto delle attività agricole”, all’interno della quale non è ricompreso, fra i prodotti, il sangue.
L’allevatore, quindi, non potrà considerare l’attività di donazione del plasma come attività agricola.

Al sangue, però, potrà applicarsi il regime fiscale dell’articolo 56-bis, comma 2, del Tuir, che prevede per i “prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali” un coefficiente di redditività pari al 15 per cento.

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