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Normativa e prassi

Donazione delle Sim alle scuole.
“Servizio” con spese deducibili

Irrilevante il fatto che le schede, in base al comodato, andranno restituite, in quanto l’oggetto della cessione gratuita è una prestazione che non rientrerà nella disponibilità dell’erogante

carte sim ricaricabili

Una società che a completamento di una donazione di apparecchiature informatiche fatta alle scuole per garantire lo svolgimento delle attività didattiche durante il periodo di emergenza epidemiologica, nel 2021 ha provveduto anche all’acquisto delle Sim per assicurare il relativo servizio di connessione internet, potrà dedurre tali spese dal reddito d’impresa, anche se le schede sono state consegnate agli istituti scolastici tramite un contratto di comodato d’uso che prevede la loro restituzione entro 18 mesi dall’attivazione. Nonostante la normativa di favore leghi la deducibilità al fatto che i beni non rientrino nella sfera del donante, va considerato che le schede Sim rappresentano non il bene oggetto della stessa donazione, ma soltanto un servizio che ha consentito la fruizione della liberalità. È la sintesi della risposta n. 137 del 23 gennaio 2023 dell’Agenzia.

L’istante fa sapere che ha offerto il proprio contributo per garantire pari opportunità di formazione ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie del suo Comune. Ha quindi aderito all’Avviso esplorativo indetto nel 2020 dallo stesso Comune e ha partecipato al bando comunicando, successivamente, la volontà di donare pc, tablet, modem wi-fi e formalizzando la liberalità tramite notaio. A completamento della donazione delle attrezzature informatiche, l’istante ha provveduto anche a consegnare delle schede Sim in comodato, da utilizzare entro 18 mesi dall’attivazione.

L’Agenzia ricorda la disposizione che prevede la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali in danaro per le popolazioni colpite da calamità, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti (articolo 27 della legge n.133/1999). Il comma 2 del medesimo articolo chiarisce inoltre che “Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i beni ceduti gratuitamente ai sensi del comma 1”.
In pratica la deducibilità è legata al fatto che i beni non rientrino nella disponibilità del donante.

Nel caso in esame l’istante ha provveduto alla fornitura di Sim in conseguenza della donazione delle attrezzature informatiche per cui, rileva l’Agenzia, le schede non costituiscono l'oggetto della cessione ma solo il supporto fisico per mezzo del quale veicolare il servizio agli studenti. Di conseguenza, come prospettato anche dall’istante, l’oggetto della cessione gratuita è un servizio che non rientrerà nella sua disponibilità. Il fatto che le schede, concesse in comodato, dovranno essere restituite o distrutte è irrilevante, considerato che il servizio, invece, una volta erogato non potrà più rientrare nella disponibilità dell’istante.

In conclusione, le spese sostenute per le schede potranno essere dedotte dal reddito d’impresa della società.

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