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Normativa e prassi

La donazione di quote di famiglia
non riduce la franchigia

Il trasferimento effettuato dai genitori a favore dei discendenti, esente dall'imposta, non determina effetti pregiudizievoli sull'importo previsto per le liberalità tra parenti in linea retta

donazione

La donazione da parte dei genitori di quote di società di famiglia rientra tra gli atti previsti dall'articolo 3 comma 4-ter del Tus e non determina effetti pregiudizievoli sull'importo della franchigia di 1 milione di euro prevista per i parenti in linea retta, riducendone l'ammontare. Questo il contenuto, in sintesi, della risposta n. 571 del 30 agosto 2021 fornita dall’Agenzia delle entrate a un contribuente che, nel 2017, aveva ricevuto in donazione dai propri genitori le quote della società di famiglia. L’istante rappresenta di non aver versato l'imposta sulle donazioni, poiché ha usufruito delle agevolazioni previste dall'articolo 3, comma 4-ter del Dlgs. n. 346/1990, trattandosi di un trasferimento a favore di discendente, che acquisisce il controllo di cui all'articolo 2359 cc e si impegna a continuare l'attività per almeno cinque anni.
Ora il contribuente dichiara che riceverà in donazione dalla propria madre un immobile con relative pertinenze e vuole sapere se l'atto è soggetto a imposta di donazione per aver eroso la franchigia di 1 milione di euro prevista per le liberalità tra parenti in linea retta (articolo 2, comma 49 del Dl n. 262/2006).
A suo giudizio questo secondo atto non è soggetto all’imposta di donazione in quanto il precedente non ha eroso la prevista franchigia, essendo stato registrato in modo gratuito in conformità alle previsioni di legge.

L’Agenzia concorda con quanto prospettato dal contribuente e per meglio argomentare le proprie posizioni ricorda, innanzitutto, quanto previsto dall'articolo 57 del Tus che da un lato stabilisce che “tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donatario” concorrono alla determinazione delle franchigie fruibili in applicazione dell'attuale atto donativo, riducendo di fatto l'importo della franchigia, e dall'altro ne prevede specifiche deroghe.
In tal senso, l’Agenzia ricorda che non erodono la franchigia le donazioni in denaro e di modico valore, le donazioni registrate gratuitamente a norma dell'articolo 55 del Tus riguardanti i trasferimenti ex articolo 3 e le donazioni per cui l'imposta si applica nella misura fissa, ai sensi dell'articolo 59 dello stesso decreto.

A questo punto, occorre verificare se quanto previsto dall’articolo 3, comma 4-ter del Tus rientra tra le suddette deroghe e, al riguardo, bisogna riprendere quanto prescritto dall’articolo 55 del Tus che, al comma 2, stabilisce che “Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all'art. 3 sono registrati gratuitamente, salvo il disposto del comma 3 dello stesso articolo.” Dalla lettura di tale comma, chiarisce l’Agenzia, si può ritenere che la donazione dei genitori dell'istante delle quote della società di famiglia, rientrando tra gli atti previsti dall'articolo 3 comma 4-ter del Tus, non ha effetti sull'importo della franchigia, riducendone l'ammontare.

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