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Normativa e prassi

Donazioni alla fondazione: Art-bonus
se il bene è di “appartenenza pubblica”

Non sono agevolabili i contributi utilizzati per il sostegno di organismi di diritto privato. A confermarlo il ministero dei Beni e delle Attività culturali a cui si è rivolta l’Agenzia

art bonus

Usufruiscono dell’art-bonus i contributi diretti alla fondazione per il restauro della villa storica concessa in uso dal Comune e sede del museo gestito dalla fondazione stessa e contenente una collezione non di proprietà pubblica. Niente agevolazione, invece, per le erogazioni liberali dirette esclusivamente all’ente. È il contenuto della risposta all’interpello 262/2019.
 
L’istante è una “fondazione museo” costituita da un’associazione per la gestione dell’omonimo museo ospitato in una villa cinquecentesca, bene culturale pubblico di proprietà del Comune. Scopo dell’ente, prevede lo statuto, è svolgere attività di studio, ricerca, restauro e manutenzione di beni di interesse storico e artistico. A seguito di una convenzione del 1996 stipulata con l’amministrazione locale, spiega la premessa dell’interpello 262/2019, la richiedente ha ottenuto in uso, per la durata di 35 anni, lo spazio espositivo provvedendo, a sue spese, al restauro dell’immobile.
 
La fondazione chiede se le erogazioni liberali ricevute possano beneficiare dell’agevolazione art-bonus previsto dal Dl n. 83/2014 considerato che sono, da un lato, specificatamente destinate agli interventi di restauro, protezione e manutenzione della villa e, dall’altro, dirette al sostegno delle attività istituzionali svolte dalla richiedente, riconosciuta organismo assimilato a “istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica”. A parere dell’istante, esistono le condizioni per l’accesso al credito d’imposta considerato anche che, ai fini dell’agevolazione, non rileva la sua natura di ente di diritto privato in relazione alle attività svolte.
 
Un quesito due risposte
L’Agenzia delle entrate ricorda che, in sintesi, l’art-bonus premia con un credito d’imposta, nella misura del 65%, le persone fisiche, gli enti non commerciali e titolari di reddito d’impresa per le erogazioni liberali in denaro effettuate con lo scopo di restaurare, ristrutturare o realizzare nuove strutture di beni e luoghi di cultura di “appartenenza pubblica”, e alle donazioni dirette alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione e altri soggetti che operano nel settore dello spettacolo riconosciuti dalle leggi nn. 800/1967 e 310/2003.
Tuttavia, in relazione al requisito dell'"appartenenza pubblica", la risoluzione n. 136/2017 ha chiarito che tale condizione si considera soddisfatta anche quando i contributi sono diretti non a un ente pubblico, ma a istituti di cultura con personalità giuridica di diritto privato, come le fondazioni, a patto che svolgano sostanzialmente attività pubblicistica e fermo restando l’appartenenza pubblica dei beni gestiti.
 
L’amministrazione finanziaria, prima di fornire il parere definitivo, ha interpellato, a sua volta sull’argomento il ministero dei Beni e delle Attività culturali. Il Mibac ha innanzitutto evidenziato che il comma 5 dell’articolo 1 del Dl n. 83/2014 ha espressamente incluso tra i beneficiari delle erogazioni liberali i “concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi”. Dal testo della norma, secondo il ministero, si desume che possono usufruire dell’art-bonus le sovvenzioni alla fondazione destinate agli interventi di manutenzione, protezione e restauro della villa che ospita il museo in quanto bene culturale pubblico concesso in uso dal Comune all’istante.
 
Niente da fare, invece, per le erogazioni destinate alla attività della fondazione. L’istante, infatti, precisano i Beni culturali, non può essere incluso tra le fondazioni lirico-sinfoniche e gli altri enti riconosciuti dalle leggi nn. 800/1967 e 310/2003, né soddisfa il requisito di “appartenenza pubblica”. A ostacolare l’accesso al credito d’imposta, inoltre, la stessa composizione della governance della fondazione e la collezione museale non di proprietà pubblica.
 
L’Agenzia delle entrate si allinea alle conclusione del Mibac e quindi conferma il credito d’imposta soltanto per le donazioni relative agli interventi di manutenzione, protezione e restauro della villa e dice no a quelle destinate genericamente al sostegno della fondazione.

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