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Normativa e prassi

Doppia scadenza per le accise,
su alcole e prodotti energetici

I termini variano a seconda della modalità di pagamento: le alternative a disposizione sono il modello F24 o il versamento diretto alla tesoreria, tramite conto corrente postale o bonifico bancario o postale o pagoPA

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L’accisa su alcole etilico, bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke e con riferimento alle immissioni in consumo effettuate dal 1° al 15 dicembre 2021, dovrà essere versata, con il modello F24, senza compensazione, entro il prossimo 20 dicembre.

La scadenza scivola di una settimana e slitta al 27 dicembre per i pagamenti effettuati direttamente presso la tesoreria dello Stato o tramite conto corrente postale o bonifico, bancario o postale a favore della tesoreria statale competente, o tramite la piattaforma digitale pagoPA.

È quanto stabilisce, per il 2021, il decreto Mef del 7 dicembre, etichettato “Fissazione delle modalità di pagamento dell’accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2021”, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento prende le mosse da quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, del Testo unico n. 504/1995, secondo cui i termini e le modalità di pagamento dell'accisa sono fissati con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze. Fino all'adozione di tale Dm, restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti.

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