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Normativa e prassi

Dubbi su fatturazione elettronica,
l’Agenzia a domanda risponde

I chiarimenti su quattro differenti quesiti in tema fornitura di beni e prestazioni di servizi. Un secondo interpello scioglie il dubbio sulla corretta data della e-fattura differita

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L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 436 del 28 ottobre 2019 fornisce dei chiarimenti in tema di fatturazione nei confronti della pubblica amministrazione. L’istante, in particolare, aveva esposto quattro differenti quesiti:

  1. se in caso di riduzione dell’imponibile successiva alla fattura, a seguito dell'accertamento di una prestazione di valore inferiore a quella contrattualmente prevista, il cedente/prestatore è tenuto a emettere la nota di credito (articolo 26 Dpr n. 633/1972)
  2. se le somme trattenute al cedente/prestatore in applicazione di penalità per inadempienze o irregolare prestazione, o trattenute sul prezzo in luogo della cauzione incidono sull’imponibile indicato in fattura
  3. se la fattura nella quale il cedente/prestatore ha omesso di indicare il Cig (Codice identificativo di gara) o ha indicato un numero errato è fiscalmente corretta e, quindi, pagabile
  4. se in esecuzione di contratti e/o appalti, è corretto dar corso al pagamento delle fatture senza effettuare alcun controllo sull'aliquota Iva applicata dal cedente/prestatore, rimettendo tale verifica all’Amministrazione finanziaria.

L’Agenzia fornisce le seguenti precisazioni.

In  una cessione o prestazione di servizi nei confronti della pa, in virtù della scissone dei pagamenti o split payment, l’istante, responsabile del pagamento dell’imposta, nel caso in cui si verifichi una riduzione dell’imponibile successivamente all’emissione della fattura, versa l’Iva dovuta per gli importi effettivamente pagati e non per quelli indicati nella fattura. È il chiarimento fornito in relazione al primo quesito.
Sul tema delle prestazioni irregolari, le somme addebitate al cedente, o prestatore di servizi, a titolo di penalità ad esempio per ritardata esecuzione dell’opera, non riducono il corrispettivo della cessione (o prestazione), che resta inalterato. Quindi, nel caso in cui il pagamento sia decurtato per l’applicazione della penalità, l’Iva va calcolata sulla base imponibile al lordo della penalità stessa.
In relazione al terzo quesito, l’Agenzia precisa che l’omissione in fattura del Codice identificativo gara (Cig) o l’indicazione di un numero errato, seppur obbligatorio ai fini della tracciabilità dei pagamenti, non pregiudica la validità fiscale della fattura. Tale circostanza può essere sanata con l’invio di un nuovo documento che integri i dati mancanti di quello originario viziato.
Infine, sul quarto quesito, il documento di prassi precisa che la responsabilità sulla corretta aliquota Iva da applicare nelle cessioni di beni o prestazioni di servizi resta in capo al cedente o prestatore. Tuttavia, in sede di pagamento delle fatture, il committente è tenuto ad effettuare i controlli sulla correttezza dell’operato del cedente o prestatore, come indicato anche nell'articolo 6, comma 8, del Dlgs n. 471/1997 (“Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari alcento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione (...)”.

Un secondo interpello, questa volta in tema di fatturazione elettronica differita, è stato chiarito dall’Agenzia con la risposta n. 437/2019. L’istante, nel caso in esame, emette nei confronti del proprio cliente una prima fattura differita il giorno 15 del mese in cui espone le consegne e spedizioni effettuate nell’arco dei primi quindici giorni, per poi chiudere la fatturazione e verificare tutti i documenti di trasporto ed emettere una seconda fattura differita con la data dell’ultimo giorno del mese. Chiede, quindi, se le precisazioni contenute nella circolare n. 14/2019, secondo cui le fatture differite dovrebbero avere come data esclusivamente il giorno in cui è stata effettuata l’ultima operazione, sono precisazioni puramente indicative, potendo comunque il contribuente indicare come data anche un giorno diverso, come il 15 del mese o l’ultimo giorno del mese.

L’Agenzia, come prospettato dall’istante, chiarisce che l’indicazione contenuta nella circolare n. 14/2019 rappresenta solo una possibilità, e non un obbligo. Il contribuente potrà senz’altro emettere nei confronti dello stesso soggetto una o più fatture differite che riepiloghino le cessioni effettuate nel mese di riferimento, fermo restando che le stesse possono essere inviate entro il quindicesimo giorno del mese successivo allo Sdi, ai fini del regolare adempimento della liquidazione dell’imposta.

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