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Normativa e prassi

È “60” l’identikit della garanzia per i debiti “pesanti”con il Fisco

Il nuovo codice consente di individuare chi presta la “copertura” per ingenti rateizzazioni

La Finanziaria del 2008 ha inserito la possibilità per il contribuente di rateizzare le somme dovute in seguito ai controlli automatici delle dichiarazioni (articolo 36-bis Dpr n. 600/1973 e articolo 54-bis Dpr n. 633/1972).

La norma prevede che, nel caso in cui le somme dovute superino i 50mila euro, il contribuente presti adeguata garanzia pari all’ammontare dell’importo dovuto, compresa la sanzione in misura piena. Il contribuente può optare per una polizza fideiussoria, per una fideiussione bancaria oppure può ottenere dall’ufficio l’autorizzazione ad accendere, in proprio o tramite terzo datore, un’ipoteca volontaria di primo grado su un immobile di sua esclusiva proprietà.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento, anche di una sola rata, decade il beneficio previsto e l’ufficio invia al garante o terzo datore di ipoteca, prima dell’iscrizione a ruolo, un invito a pagare entro 30 giorni dalla notifica l’intero importo del debito residuo. Con la risoluzione n. 31/E del 23 aprile, l’Agenzia delle Entrate attiva il codice “60-garante/terzo datore”, per identificarlo.

Il versamento va effettuato, attraverso l’F24, utilizzando i codici tributo riportati nella notifica originaria e il codice atto, senza possibilità di compensazione.

Nel momento della compilazione del modello di pagamento, il codice “60” va riportato nella sezione “Contribuente”, nel campo “Codice identificativo” e il codice fiscale del garante/terzo datore va inserito nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.
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