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Normativa e prassi

E-commerce e consumatori finali:
corrispettivi non più da certificare

Niente documenti fiscali per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a clienti che non agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione

Efficacia retroattiva, dal 1° gennaio 2015, per l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi per le operazioni di commercio elettronico diretto “business to consumer” (B2C); rimane invariato l’obbligo per le operazioni tra soggetti passivi “business to business” (B2B), che seguono le regole ordinarie.
Grazie alla nuova regola (Dm 27 ottobre 2015), sarà possibile gestire la piattaforma per il commercio elettronico con un’unica procedura di certificazione. Si potranno vendere libri cartacei o far scaricare musica tramite internet senza dover emettere alcun documento fiscale, ma annotando l’operazione nel registro dei corrispettivi (articolo 24 del Dpr 633/1972) entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, inoltre, qualora il soggetto decidesse di optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 2, Dlgs 127/2015) sarebbe esonerato, a partire dal 1° gennaio 2017, anche dalla registrazione giornaliera dei corrispettivi.
 
Tipologie di commercio elettronico
Il commercio elettronico o e-commerce, in relazione alle concrete modalità di esecuzione del contratto, si distingue in:
  • commercio elettronico “indiretto”, che riguarda la cessione fisica di beni materiali, mediante l’utilizzo di internet, con conseguente conclusione del contratto e del relativo pagamento. Il bene viene recapitato usando le vie tradizionali, ad esempio, l’acquisto di un libro con consegna a mezzo corriere
  • commercio elettronico “diretto”, che consiste nella cessione elettronica di beni virtuali o di servizi, in cui tutte le fasi della transazione avvengono online come, ad esempio, l’acquisto di un e-book scaricato direttamente da internet.
Inoltre, a seconda dei soggetti che prendono parte al processo di vendita, il commercio elettronico può essere classificato in:
  • business to consumer (B2C), quando le transazioni commerciali avvengono tra imprese e consumatori finali
  • business to business (B2B), nel caso in cui le transazioni sono effettuate tra imprese.
Il commercio elettronico diretto
Ai sensi dell’allegato 2 della direttiva comunitaria 2006/112/Ce, per servizi di commercio elettronico diretto si intendono tutti quei servizi forniti attraverso internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.
 
Ai fini Iva, in particolare, sono riconducibili a questa tipologia di servizi:
  • la fornitura di siti web e web–hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature
  • la fornitura di software e relativo aggiornamento
  • la fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di database
  • la fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento
  • la fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.
La nuova regola per il commercio elettronico diretto B2C
Per comprendere la ratio della nuova regola, occorre ricordare che il commercio elettronico indiretto viene assimilato alle vendite per corrispondenza e, per effetto delle disposizioni del decreto 696/1996, è esonerato dalla certificazione dei corrispettivi, mentre il commercio elettronico diretto è assimilato alle prestazioni di servizi, quindi, assoggettato all’obbligo di certificazione dei corrispettivi.
Ebbene, la nuova regola, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2015, equipara il commercio elettronico diretto a quello indiretto; di conseguenza, esonera dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi le operazioni di commercio elettronico diretto nei confronti dei consumatori finali (B2C), a meno che la fattura non sia espressamente richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell’operazione.
 
È opportuno evidenziare che l’esonero dalla certificazione fiscale si aggiunge a quello già previsto dal Dlgs 42/2015, che ha introdotto, all’articolo 22 del Dpr 633/1972, il punto 6-ter), secondo cui l’emissione della fattura non è più obbligatoria per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Rimangono invariati gli obblighi per le operazioni tra operatori economici (B2B), per i quali la certificazione delle operazioni segue le regole ordinarie.
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