Grazie alla nuova regola (Dm 27 ottobre 2015), sarà possibile gestire la piattaforma per il commercio elettronico con un’unica procedura di certificazione. Si potranno vendere libri cartacei o far scaricare musica tramite internet senza dover emettere alcun documento fiscale, ma annotando l’operazione nel registro dei corrispettivi (articolo 24 del Dpr 633/1972) entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, inoltre, qualora il soggetto decidesse di optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 2, Dlgs 127/2015) sarebbe esonerato, a partire dal 1° gennaio 2017, anche dalla registrazione giornaliera dei corrispettivi.
Tipologie di commercio elettronico
Il commercio elettronico o e-commerce, in relazione alle concrete modalità di esecuzione del contratto, si distingue in:
- commercio elettronico “indiretto”, che riguarda la cessione fisica di beni materiali, mediante l’utilizzo di internet, con conseguente conclusione del contratto e del relativo pagamento. Il bene viene recapitato usando le vie tradizionali, ad esempio, l’acquisto di un libro con consegna a mezzo corriere
- commercio elettronico “diretto”, che consiste nella cessione elettronica di beni virtuali o di servizi, in cui tutte le fasi della transazione avvengono online come, ad esempio, l’acquisto di un e-book scaricato direttamente da internet.
- business to consumer (B2C), quando le transazioni commerciali avvengono tra imprese e consumatori finali
- business to business (B2B), nel caso in cui le transazioni sono effettuate tra imprese.
Ai sensi dell’allegato 2 della direttiva comunitaria 2006/112/Ce, per servizi di commercio elettronico diretto si intendono tutti quei servizi forniti attraverso internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.
Ai fini Iva, in particolare, sono riconducibili a questa tipologia di servizi:
- la fornitura di siti web e web–hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature
- la fornitura di software e relativo aggiornamento
- la fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di database
- la fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento
- la fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.
Per comprendere la ratio della nuova regola, occorre ricordare che il commercio elettronico indiretto viene assimilato alle vendite per corrispondenza e, per effetto delle disposizioni del decreto 696/1996, è esonerato dalla certificazione dei corrispettivi, mentre il commercio elettronico diretto è assimilato alle prestazioni di servizi, quindi, assoggettato all’obbligo di certificazione dei corrispettivi.
Ebbene, la nuova regola, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2015, equipara il commercio elettronico diretto a quello indiretto; di conseguenza, esonera dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi le operazioni di commercio elettronico diretto nei confronti dei consumatori finali (B2C), a meno che la fattura non sia espressamente richiesta dal cliente al momento di effettuazione dell’operazione.
È opportuno evidenziare che l’esonero dalla certificazione fiscale si aggiunge a quello già previsto dal Dlgs 42/2015, che ha introdotto, all’articolo 22 del Dpr 633/1972, il punto 6-ter), secondo cui l’emissione della fattura non è più obbligatoria per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Rimangono invariati gli obblighi per le operazioni tra operatori economici (B2B), per i quali la certificazione delle operazioni segue le regole ordinarie.