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Normativa e prassi

E-commerce, no all’invio online
dei corrispettivi giornalieri

La trasmissione telematica dei dati non si applica, in fase di prima applicazione della norma, al commercio elettronico indiretto. Lo chiarisce l’Agenzia con la risposta al quesito di un contribuente

E-commerce

I corrispettivi derivanti dal commercio elettronico indiretto sono esonerati dall’obbligo di trasmissione telematica. E' questa, in sintesi, la risposta fornita dall’Agenzia delle entrate all’istanza di interpello n. 198/2019. Resta l’obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi, nonché l’emissione della fattura, se richiesta dal cliente.
Un contribuente ha chiesto alle Entrate di sapere se sono soggetti all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica anche i corrispettivi conseguiti dalle vendite on line. L’istante, che opera nel settore della grande distribuzione sia con vendite al minuto che on line, ritiene che i corrispettivi relativi all’e–commerce non debbano essere trasmessi telematicamente all’Agenzia e dunque non rientrano nelle previsioni dell’articolo 2 del Dlgs 127/2015.

Risposta interpello n. 198/2019
L’Agenzia delle Entrate, sposando in pieno la tesi del contribuente, precisa che i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano a essere esonerati dall’obbligo di invio telematico, mentre devono essere annotati nel registro delle operazioni effettuate (articolo 24 Dpr 633/1972) insieme a quello delle fatture eventualmente emesse (articolo 23 dello stesso Dpr).
Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 127 del 2015 (“Trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici”) a partire dal 1° gennaio 2020 i commercianti al dettaglio hanno l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

Il documento di prassi ricorda che il nuovo obbligo di trasmissione online:

  • è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400mila euro l’anno
  • sostituisce la registrazione dei corrispettivi, che resta comunque possibile su base volontaria
  • sostituisce le modalità di adempimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi. In ogni caso, l’esercente è tenuto a emettere la fattura su richiesta del cliente.

Le disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi non si ripercuotono sulla disciplina Iva in quanto commercio elettronico indiretto. L’operazione di vendita online, in quanto assimilata alle vendite per corrispondenza, è esonerata da ogni obbligo di certificazione, salvo il caso in cui il cliente richieda la fattura.
Da ultimo, come stabilito dal decreto del Mef n.115/2019, in fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Pertanto, conclude l’Agenzia, sono esonerati dall’obbligo i corrispettivi giornalieri derivanti dall’e-commerce.

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