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Normativa e prassi

E-fatture per cessioni di oro usato:
il “codice natura” buono per lo Sdi

Deve essere utilizzato dal prossimo 1° gennaio, nell’ipotesi di documenti contabili elettronici con applicazione del reverse charge trasmessi attraverso il sistema di interscambio

cessioni oro

Per le cessioni di oro da investimento, industriale o variamente equiparato a esso ,l’Iva è assolta con il meccanismo dell’inversione contabile. Tali cessioni, inoltre, vanno esposte nello stesso rigo VE35, colonna 3 della dichiarazione annuale 2020. Ne deriva che il "codice natura" dell'operazione, come richiesto dalle ultime specifiche tecniche (vedi articolo “Specifiche tecniche e-fatture: un aggiornamento e un rinvio”), da utilizzare dal prossimo 1° gennaio 2021, è N6.2 ossia "inversione contabile - cessione di oro e argento puro". Tale codice, come indicato anche nella “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro”, va adoperato nel caso di fattura trasmessa tramite Sdi per le cessioni di oro e argento puro.
È la precisazione contenuta nella consulenza giuridica n. 16 del 24 dicembre 2020 fornita a una società “portavoce” di altre compagini che operano sia nel campo della produzione e commercio dell'oro (oro da investimento e materiale d'oro a uso industriale), sia nel commercio di oggetti preziosi usati da destinare a fusione per ricavarne oro.

L’istante, in considerazione del fatto che, per queste cessioni, l’Iva è assolta con l'inversione contabile anche dai commercianti di gioielleria usata i quali, dal prossimo gennaio 2021, dovranno adeguarsi alle richiamate specifiche tecniche, dove è necessario indicare i nuovi codici "Tipo Documento" e "Natura operazione" per consentire l'applicazione del reverse charge attraverso lo Sdi, ha chiesto se le imprese cedenti oggetti preziosi usati a fonderia per il recupero del metallo debbano usare il Codice Natura N6.2 o altro codice.

L’Agenzia, nell’argomentare la conclusione in merito alla cessione di oro e di oggetti realizzati con tale materiale, ricorda che è più volte intervenuta e, tra documenti di prassi e risposte a interpelli, seleziona le risoluzioni nn. 375/2002 e 92/2013, ma anche la consulenza giuridica n. 13/2020 (vedi “Per l’oro, industriale o in polvere, il reverse charge è ad ampio raggio”).
In queste occasioni, in particolare, ha precisato che “alle cessioni di oro da "investimento" si applica, ai sensi dell'articolo 10, n. 11), del DPR n. 633 del 1972, il regime di esenzione dall'imposta, con possibilità di opzione per l'imponibilità. In caso di opzione, l'imposta è assolta secondo il meccanismo del reverse charge di cui all'articolo 17, comma quinto, del DPR n. 633 del 1972 da parte di coloro che "producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento"; - alle cessioni di oro "diverso da quello da investimento" ovvero di oro "industriale" effettuate a favore di soggetti passivi si applica il regime di imponibilità, con assolvimento dell'imposta mediante reverse charge”.
Inoltre, con la richiamata risoluzione n. 375/2002 ha chiarito che i prodotti finiti d'oro usati, ceduti a soggetti passivi che effettuano lavorazione di oro industriale, anche se non qualificabili sotto il profilo merceologico come "oro industriale", possono essere assimilati, ai fini Iva, a quest'ultimo prodotto, in considerazione dell'univoca destinazione del metallo prezioso alla lavorazione da parte del cessionario.

In pratica, l’Agenzia osserva che il meccanismo del reverse charge è applicabile anche da parte dei commercianti all'ingrosso e/o al dettaglio di preziosi, che acquistano (anche da gioiellerie) oggetti d'oro usati per poi rivenderli, sotto forma di rottami d'oro, a soggetti che operano nel settore dell'affinazione e del recupero di metalli preziosi.
E precisa che laddove trovi applicazione il meccanismo dell’inversione contabile, le cessioni di oro (si tratti di metallo da investimento, industriale o variamente equiparato a esso) hanno sostanziale coincidenza di trattamento Iva. Peraltro trovano esposizione nello stesso rigo VE35, campo 3, della dichiarazione annuale. Ne consegue che ai fini dell'indicazione del "codice natura" dell'operazione, come richiesto dalle ultime specifiche tecniche, versione 1.6.2 (obbligatoria dal 1° gennaio 2021), si farà riferimento a "N6.2", ossia "inversione contabile - cessione di oro e argento puro", da adoperare in caso di fattura trasmessa tramite Sdi per cessioni di oro e argento puro.

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