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Normativa e prassi

È reddito di lavoro dipendente
il compenso del giudice “datato”

Regime transitorio per i magistrati onorari, anche se soggetti Iva, in servizio prima dell’entrata in vigore del Dlgs n. 116/2017, mentre le somme percepite dagli assunti dopo tale data sono da attività autonoma

giudice

Le somme percepite dal giudice di pace, in servizio al 15 agosto 2017, sono soggette al regime transitorio previsto dal Dlgs n. 116/2017 e, pertanto, devono essere considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente “fino al quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto”, il 15 agosto 2021, anche se le prestazioni sono rese da un soggetto che esercita un'arte o professione ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del Tuir.
Inoltre, lo stesso giudice, incorrendo nella causa ostativa prevista dal Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) per coloro che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti i 30mila euro, non può applicare il regime forfettario alla propria attività di lavoro autonomo.

È quanto afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 202/2020, nella quale osserva che nonostante il richiamato decreto abbia espunto le indennità corrisposte ai giudici di pace dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, qualificandole, insieme a quelle corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, come redditi di lavoro autonomo (articolo 26), modificando di fatto gli articoli 50, comma 1,l lettera f), e 53, comma 2, del Tuir, con la disposizione contenuta nell’articolo 32 dello stesso decreto, ha fatto slittare tale assimilazione al 15 agosto 2021, per i giudici onorari già in servizio la 15 agosto 2017. Ossia dal “dal quarto anno successivo all'entrata in vigore del decreto”.


Riepilogando:

  • per i magistrati onorari immessi in servizio successivamente al 15 agosto 2017, il compenso costituisce reddito di lavoro autonomo
  • per quelli in attività già al 15 agosto 2017 continuano, invece, ad applicarsi le disposizioni ante riforma fino alla scadenza del quadriennio successivo alla predetta data.  

Riguardo all'articolo 50 del Tuir ante modifica, l’Agenzia ricorda che il legislatore ha inteso riservare un trattamento particolare ai compensi percepiti dalle categorie di giudici onorari espressamente individuate dalla norma diverso da quello riservato alla generalità dei compensi corrisposti per l'esercizio di pubbliche funzioni. Infatti, mente i compensi per l’esercizio di pubbliche funzioni, se svolte da esercenti arti o professioni, potevano concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo, quelli percepiti dai magistrati onorari (tra cui i giudici di pace), rilevavano comunque come redditi assimilati al lavoro dipendente, anche se tali soggetti esercitavano un'arte o professione.

Tutto questo per chiarire, all’istante – in servizio da più di tre anni e titolare di partita Iva – quale categoria reddituale attribuire ai compensi, superiori a 30mila euro, percepiti quale giudice di pace nel 2019. Questi, erroneamente, li riteneva assimilabili ai redditi di lavoro autonomo e, pertanto, si augurava di poter rientrare nel regime forfettario.

L’Agenzia non è dello stesso parere, ritenendo che le somme in argomento sono soggette al regime transitorio previsto dal decreto e pertanto devono essere considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente “fino al quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto” (15 agosto 2021), anche se le prestazioni sono rese da un soggetto Iva. Questo, tra l’altro, comporta che, all'atto del pagamento di tali somme, dovrà essere operata la ritenuta di acconto Irpef.
Inoltre, precisa che lo stesso giudice, incorrendo nella causa ostativa prevista dal Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) per coloro che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti i 30mila euro, non può applicare il regime forfettario alla propria attività di lavoro autonomo.

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