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Normativa e prassi

E' servizio pubblico locale la gestione delle attività aeroportuali

La corretta qualificazione permette di riconoscere al comune partecipante il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalla società affidataria

L'Agenzia delle Entrate, oltre a ribadire il meccanismo di applicazione del credito d'imposta riconosciuto ai comuni per i dividendi a essi corrisposti da una società mista (partecipata dallo stesso ente locale), ha precisato che spetta agli stessi enti locali il medesimo credito per gli utili corrisposti da una società che gestisce la struttura aeroportuale, in quanto detto servizio rappresenta un servizio pubblico locale (risoluzione n. 104/E del 30 luglio).

Nella nota, che rappresenta la risposta all'istanza di interpello presentata da un comune, in particolare è stato chiarito cosa si debba intendere per "servizio pubblico locale", per cui se il soggetto esterno all'ente locale è chiamato a svolgere un servizio avente tali caratteristiche, al comune che riceve gli utili di partecipazione è riconosciuto il credito di imposta previsto dall'articolo 14, comma 1-bis, vigente al 31 dicembre 2003.

L'aspetto rilevante della risoluzione è che essa ha definito ulteriormente le condizioni di fruibilità del credito d'imposta da parte dei comuni che hanno assunto partecipazioni nelle società che gestiscono direttamente i servizi pubblici locali. Detto credito di imposta potrà essere utilizzato per i dividendi distribuiti al 31 dicembre 2003; infatti, con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che ha riformato l'imposizione sul reddito delle società, l'articolo 14 del Tuir è stato soppresso e, con esso, il meccanismo del credito d'imposta, in ragione della modifica apportata dallo stesso Dlgs 344/2003 alla disciplina dei dividendi percepiti a titolo di reddito di capitale, in vigore dal 1° gennaio 2004.

Nel caso prospettato, il comune ha affidato a una società Spa mista, di cui deteneva delle partecipazioni, la gestione dell'aeroporto, per cui risultava da stabilire se detta attività potesse assurgere al ruolo di servizio pubblico locale.
Prima di analizzare il chiarimento fornito in proposito dall'Agenzia delle Entrate, è opportuno precisare in cosa consiste, o meglio consisteva, e come è stato introdotto tale credito d'imposta per i comuni.

La Finanziaria per il 2002 (legge n. 448 del 2001), all'articolo 27, riformulando il comma 1-bis dell'articolo 14 del Tuir, aveva previsto la possibilità per i comuni di fruire del credito d'imposta relativo ai dividendi percepiti dagli stessi e distribuiti dalle società, in ogni caso costituite, che si trovavano a gestire i servizi pubblici locali di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che lo stesso credito potesse essere utilizzato dai comuni al fine di compensare eventuali debiti d'imposta e contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con riferimento a quanto disposto dalla suddetta legge n. 448 del 2001, l'Agenzia è intervenuta più volte per precisare le modalità di fruizione del credito d'imposta; infatti, con la risoluzione n. 45/E del 2002, è stato chiarito che a decorrere dal 1° gennaio 2002, data di entrata in vigore della legge n. 448/2001, il credito viene riconosciuto ai comuni per i dividendi distribuiti dalle società di capitali, anche di nuova costituzione, a cui è stata affidata la gestione dei servizi pubblici locali.

Con la successiva risoluzione n. 96/E del 2002 è stato precisato che, relativamente alle modalità di utilizzo del medesimo credito d'imposta, lo stesso non possa essere chiesto a rimborso, ma sia utilizzabile solo in compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, ciò in quanto il tenore letterale della norma appare alquanto preciso, non concedendo spazio a un'interpretazione più ampia. Inoltre, nella medesima risoluzione n. 96/E, è stato puntualizzato che il credito è utilizzabile dal momento in cui vengono percepiti i dividendi distribuiti dalla società affidataria del servizio pubblico locale, in quanto dal quel momento si realizza "l'effetto penalizzante per il comune, connesso con il prelievo tributario a carico della società di gestione, che la norma in esame intende evitare".

Infine, con la risoluzione n. 269/E del 2002, l'Agenzia aveva espresso il proprio parere asserendo la legittimità alla fruizione da parte dei comuni del credito d'imposta per i dividendi distribuiti da società che gestiscono servizi pubblici locali non aventi rilevanza industriale; ciò in quanto la distinzione tra servizi aventi rilevanza industriale e non (da ultimo modificata dall'articolo 14 del decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, in servizi di natura economica e non economica) non ha alcuna influenza sulla qualificazione ai fini fiscali dell'attività svolta dall'ente, ma rileva esclusivamente ai fini della riorganizzazione dei servizi pubblici locali. Per questo motivo, il credito spetta comunque a prescindere dalla circostanza che la società affidataria gestisca servizi industriali/economici e non, in quanto l'intento del legislatore era quello di evitare l'effetto penalizzante sull'ente locale.

Con la risoluzione in commento, l'Agenzia delle Entrate ha, infine, introdotto un'ulteriore specificazione in relazione alla possibilità di fruizione del suddetto credito d'imposta; infatti, è stato precisato che per "servizio pubblico locale" deve considerarsi, partendo dalla definizione generica prevista dall'articolo 112 del Dlgs n. 267 del 2000 (testo unico degli enti locali), ogni attività diretta alla produzione di beni e servizi diretti alla realizzazione di fini sociali e alla promozione dello sviluppo socio-economico della collettività locale.

Nel caso dell'attività aeroportuale, essa risponde a tali criteri in quanto è finalizzata alla valorizzazione dell'area localmente interessata attraverso lo sviluppo di un particolare settore come quello dei trasporti. Inoltre, vi sono altri elementi indiretti che fanno propendere per la tesi della natura pubblica-locale dell'attività in esame; infatti, per la costituzione di società miste chiamate a gestire i servizi aeroportuali, sono previsti dei criteri precisi per la scelta - mediante procedure a evidenza pubblica - del socio privato, e spetta allo Stato vigilare sull'attività resa e soprattutto che essa avvenga nel rispetto di alcuni principi (sicurezza, efficienza, economicità, efficacia, eccetera).
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