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Normativa e prassi

Ecco come pagare l’imposta
per aerotaxi e aerei privati

Il versamento deve essere effettuato servendosi del modello “F24 versamenti con elementi identificativi”, ma in caso di necessità al Fisco va bene anche un bonifico in euro

elicottero
Nel provvedimento direttoriale del 28 giugno, le istruzioni per pagare la nuova imposta sui voli che effettuano servizio di aerotaxi e il tributo sugli aeromobili privati dopo la rimodulazione stabilita con la legge 44/2012.
 
L’imposta spetta al cliente
Il nuovo tributo – introdotto dall’articolo 16, comma 10-bis del Dl “Salvaitalia”, come modificato dalla legge 44/2012 – deve essere corrisposto a chi effettua il servizio di aerotaxi da ogni passeggero e per ogni tratta percorsa, scali tecnici esclusi.
L’importo è di cento euro per i viaggi fino a 1.500 chilometri, di duecento euro peri i tragitti più lunghi.
Sarà poi il vettore a versare l’imposta e dovrà farlo entro la fine del mese successivo a quello dell’effettuazione del trasporto se l’aeromobile è immatricolato presso l’Enac o nei registri dei Paesi Ue o appartenenti allo spazio economico europeo; prima della partenza o entro il giorno successivo all’arrivo nel territorio dello Stato in caso contrario.
 
Un calendario ad hoc per i servizi effettuati dal 29 aprile (data di entrata in vigore della legge 44/2012) al 30 giugno 2012: il versamento deve avvenire non oltre il 31 luglio.
 
Nuove tariffe per chi vola in privato
Il provvedimento indica quali sono le nuove quote dovute annualmente all’Erario per gli aeromobili privati.
Innanzitutto ricordiamo chi è interessato a questo tipo di tassazione.
L’imposta è dovuta dai proprietari, usufruttuari, acquirenti o utilizzatori in leasing dei velivoli e va corrisposta al momento della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità e per tutto il periodo di validità del certificato stesso. Se la validità è inferiore all’anno, il tributo deve essere suddiviso per dodicesimi e pagato in base ai mesi di utilizzo.
 
Scendiamo nel dettaglio delle quote da versare.
Iniziamo dagli aeroplani, queste le cifre per chilogrammo, in relazione al loro peso massimo al decollo:
  • 0,75 euro fino a 1.000 chilogrammi
  • 1,25 euro, fino a 2.000 chilogrammi
  • 4 euro fino a 4.000 chilogrammi
  • 5 euro fino a 6.000 chilogrammi
  • 6,65 euro fino a 8.000 chilogrammi
  • 7,10 euro fino a 10.000 chilogrammi
  • 7,55 euro oltre 10.000 chilogrammi.
 
Più cara l’imposta per gli elicotteri. Gli stessi importi stabiliti per gli aeroplani dovranno, infatti, a parità di peso, essere maggioranti del 50 per cento.
 
Nessun calcolo per alianti, motoalianti e aerostati: il tributo è di 450 euro.
 
Il provvedimento elenca, inoltre, gli aerei che, per categoria o appartenenza, sono esenti dal pagamento.
Tra questi troviamo i mezzi di Stato e di soccorso, quelli utilizzati per l’addestramento, gli immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita, gli storici e gli aeromobili di costruzione amatoriale.
 
La nuova “tabella” va considerata in vigore dal 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del Dl “Salvaitalia”) e chi ha già effettuato il pagamento in base ai vecchi importi, può recuperare la maggiore imposta versata scomputandola dal prossimo versamento o chiedendone il rimborso nell’eventualità in cui non fosse più dovuta.
Viceversa, in caso la somma risultasse, secondo la nuova norma, superiore, nessuna sanzione e zero interessi per chi provvede a versare la differenza entro il 28 luglio.
 
Le regole per gli extraEnac
L’imposta è dovuta anche per gli aeromobili non iscritti all’Enac, che sostano nel nostro Paese per più di quarantacinque giorni in via continuativa.
Il proprietario deve passare in cassa prima di lasciare il territorio nazionale e, comunque, entro trenta giorni dal termine del periodo di sosta annuale.
Le esenzioni previste per i velivoli del registro Enac valgono anche peri quelli deglii Stati esteri, compresi i mezzi militari.
La decorrenza dell’imposta è dal 28 dicembre 2011 e nei casi di permanenza avvenuta tra tale data e fino al 2 marzo, il tributo va versato entro il 28 luglio.
 
In cassa con l’F24 o un bonifico
Il versamento per l’imposta relativa agli aerotaxi deve essere effettuato tramite il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” utilizzando i codici tributo che saranno istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
Nessuna preoccupazione per chi non potesse avvalersi di tale canale: al Fisco va bene anche un bonifico in euro a favore del “Bilancio dello Stato al Capo 8- Capitolo 1224”. Nel provvedimento sono indicate tutte le informazioni necessarie per compilare correttamente il documento di pagamento (causale, codice Bic, Iban, eccetera).
 
Anche per gli aeromobili Enac ed esteri occorre servirsi dell’“F24 versamenti con elementi identificativi”.
I codici tributo da inserire nel modello sono il 3368, per identificare l’imposta, l’8935, in caso di sanzione, il 1930 per gli interessi.
Se necessario, possibile, anche questa volta, procedere con un bonifico in euro.
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