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Normativa e prassi

Ecco il nuovo Fisco sul risparmio. Prime istruzioni sui fondi comuni

L’Agenzia scioglie i dubbi sul modificato regime di tassazione degli organismi d’investimento collettivo

salvadanaio
Focus sul cambio di passo nella fiscalità del risparmio gestito. Con la circolare 33/E del 15 luglio, l’Agenzia detta i primi chiarimenti sul nuovo sistema di tassazione dei fondi comuni d’investimento mobiliare italiani ed equiparati, varato l’anno scorso con il decreto mille proroghe (dl 225/2010).
Per i fondi italiani e quelli storici lussemburghesi, già dal 1° luglio è scattata la riforma, che fa slittare il momento della tassazione dal maturato in capo al fondo alla percezione dei proventi effettivamente realizzati dai partecipanti e del disinvestimento delle quote o azioni possedute, come già accade per i fondi esteri. In altre parole, sul risultato maturato dalla gestione del fondo non è più dovuta l’imposta sostitutiva del 12,50% e il prelievo è in capo ai partecipanti nella fase in cui percepiscono i proventi.
Questa rivoluzione nel prelievo dei fondi è legata all’esigenza di eliminare la differenza tra la tassazione dei proventi che derivano dalla partecipazione ad organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari esteri e quella che riguarda gli organismi italiani che investono in strumenti finanziari.
 
Anche lo switch conta agli occhi del Fisco
Il passaggio da un comparto all’altro dello stesso organismo di investimento rileva fiscalmente. In particolare, con il termine switch s’intendono sia il trasferimento da un fondo all’altro gestito dalla stessa società di gestione, regolamentati in modo unitario e, di conseguenza, offerti tramite lo stesso prospetto informativo, sia le operazioni di conversione delle quote di un comparto in quelle di un altro nell’ambito di organismi d’investimento con più compartimenti.
Il documento di prassi, quindi, precisa che può considerarsi superata l’interpretazione data in passato con la circolare ministeriale 165/1998. Il peso fiscale dello switch, infatti, in linea con quanto accade nella maggior parte dei Paesi europei, discende dal fatto che ciascun fondo costituisce un patrimonio autonomo. In quest’ottica, anche la Banca d’Italia disciplina lo switch nell’ambito delle operazioni di rimborso.
 
I fondi destinatari del nuovo regime
La riforma riguarda gli Oicr (organismi di investimento collettivo del risparmio) con sede in Italia, esclusi i fondi immobiliari. Non solo. Rientrano nel passaggio al nuovo sistema anche quelli che si trovano in Lussemburgo e sono già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato. In particolare, la rivoluzione del risparmio gestito si applica agli organismi italiani che possono investire in strumenti finanziari quotati (e non) in un mercato regolamentato, depositi bancari di denaro, crediti e titoli rappresentativi, altri beni, sempre diversi dagli immobili, per cui esiste un mercato e che hanno un valore determinabile con certezza almeno ogni sei mesi. Sono dentro il nuovo regime, quindi, anche i fondi che attuano operazioni di cartolarizzazione e quelli che investono in opere d’arte, metalli preziosi e altre materie prime negoziate. Ciò che conta è che gli organismi abbiano gli elementi necessari per attuare forme di investimento collettivo del risparmio. A questo proposito, pesa la funzione economica del fondo (con la gestione collettiva del risparmio raccolto tra più investitori) e l’autonomia delle scelte di gestione della Sgr (società di gestione del risparmio).
 
Chi applica la ritenuta
La Sgr o, nel caso dei fondi storici lussemburghesi, l’intermediario collocatore opera la ritenuta. Se le quote, però, sono immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata, i compiti del sostituto d’imposta spettano all’intermediario residente presso cui sono depositate, aderente direttamente o indirettamente al sistema, e sui non residenti aderenti allo stesso. In particolare, i non residenti che applicano la ritenuta devono nominare come rappresentante fiscale una banca o una società di intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di istituti di credito o imprese d’investimento non residenti o una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata. Il rappresentante fiscale adempie ai propri compiti negli stessi termini e con uguali responsabilità rispetto ai residenti. Nel dettaglio, deve versare la ritenuta all’Erario e fornire entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione finanziaria ogni notizia o documento utile a provare di aver assolto agli obblighi sulla ritenuta.
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