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Normativa e prassi

Ecobonus trasferibile per intero
nei confronti di un solo fornitore

L’operazione, purché vi sia un collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, è possibile anche per una somma superiore al debito maturato dal cedente

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La società che vende a un’altra ditta materiali per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica può acquisirne tutto il credito d’imposta che quella ha ricevuto dai condòmini a parziale pagamento delle fatture. Potrà sfruttarlo soltanto in compensazione, essendo esclusa ogni altra forma di utilizzo o richiesta di rimborso. La sopravvenienza attiva, pari alla differenza tra valore nominale e costo di acquisto del credito, dovrà concorrere alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui il bonus è acquisito.

Sono i principali chiarimenti che arrivano dalla risposta n. 76 del 2 febbraio 2021, con cui l’Agenzia delle entrate dà seguito all’istanza di interpello presentata da un’azienda che, nei confronti di un’altra impresa, vanta un credito, derivante anche dalla fornitura di prodotti utilizzati nell’ambito della riqualificazione energetica di un condominio. L’istante rappresenta che la ditta esecutrice dei lavori, a parziale pagamento delle relative fatture, ha ricevuto dai condòmini un credito di imposta (“ecobonus” - articolo 14, commi 2-ter e comma 2-sexies, Dl n. 63/2013), utilizzandone le prime due rate in compensazione. Successivamente, le società si sono accordate per il passaggio dall’una all’altra dell’intero importo residuo, in parte a saldo del debito in essere e in parte dietro pagamento di un corrispettivo.
Il dubbio riguarda proprio questo aspetto: è possibile trasferire a un solo fornitore tutto il credito d’imposta maturato, di ammontare eccedente il debito che il cedente ha nei suoi confronti?

La risposta delle Entrate è affermativa e si fonda sul contenuto dei provvedimenti 28 agosto 2017 e 18 aprile 2019 (disciplinanti - il primo - le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici, quelli che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente e quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, e - il secondo - le modalità di cessione del credito per gli interventi sulle parti comuni degli edifici finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3) nonché sui chiarimenti forniti con le circolari nn. 11/2018 e 17/2018.

In particolare, nei citati documenti è stato precisato che:

  • il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito solo dopo che lo stesso è divenuto disponibile
  • dopo la cessione originaria, ne è consentita, eventualmente, una sola altra
  • per privati ai quali è possibile cedere il credito, si intendono soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (ad esempio, i diversi condòmini in caso di interventi su parti comuni)
  • il credito è cedibile, tra gli altri, al sub-appaltatore di cui si è avvalso il fornitore o a chi ha fornito i necessari materiali, trattandosi di soggetti collegati con l’intervento, cioè con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Pertanto, per quanto riguarda il caso in esame, la ditta che ha realizzato l’intervento di riqualificazione può cedere integralmente il credito alla società fornitrice dei materiali; quest’ultima potrà sfruttare le rate residue soltanto in compensazione (articolo 17, Dlgs n. 241/1997), essendo esclusa ogni altra forma di utilizzo o richiesta di rimborso.
L’Agenzia, in chiusura, puntualizza che la sopravvenienza attiva, pari alla differenza tra valore nominale e costo di acquisto del credito, dovrà concorrere alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui il credito è acquisito (articolo 88, Tuir).

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