Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Elenchi cinque per mille:
tutte le novità in un decreto

Revisionate le modalità di iscrizione alle diverse liste, con una stringente elencazione delle tempistiche da rispettare e della documentazione da presentare per accedere al beneficio

mani colorate

Step by step tutto ciò che occorre sapere agli enti interessati per l’iscrizione ai diversi elenchi di riparto del 5‰ dell’Irpef è contenuto nel Dpcm del 23 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020. L’attuale Dpcm abroga e sostituisce il precedente Dpcm del 23 aprile 2010 e il Dpcm del 7 luglio 2016. Vediamo nel dettaglio come occorre procedere per ottenere tale contributo da parte dei diversi soggetti individuati quali destinatari della quota in base alla scelta del contribuente relativa alle seguenti finalità:

  • sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, del Dlgs n. 117/2017, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società
  • finanziamento degli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell’università, quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti e istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica
  • finanziamento degli enti della ricerca sanitaria quali gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal ministero della Salute, le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti indicati, che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di  ricerca  sanitaria determinati dal ministero della Salute
  • sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuenti
  • sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge nella cui organizzazione è presente il settore giovanile che siano  affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

 
Inoltre è prevista la destinazione del 5‰ a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici Tutti gli enti interessati si rivolgono alle amministrazioni competenti ai fini dell’accreditamento e l’accesso al contributo e, in particolare al:

  • ministero del Lavoro e delle Politiche sociali  tramite l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore competente
  • ministero dell’Università e della ricerca
  • ministero della Salute
  • Comitato olimpico nazionale italiano
  • Agenzia delle entrate, fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'accesso dei comuni al riparto del contributo non è subordinato aduna preventiva domanda di accreditamento.
L’ente interessato si può accreditare per più finalità purché sia in possesso di tutti i requisiti prescritti per ciascuna categoria.
 
Terzo settore
Questi enti devono dichiarare espressamente al momento dell’iscrizione, per via telematica, al Registro unico nazionale del Terzo settore se intendono accreditarsi ai fini dell’accesso al contributo del 5‰. Tale dichiarazione può essere effettuata anche successivamente all’iscrizione purché entro la data del 10 aprile, termine entro il quale il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali redige l’elenco degli enti che risultano iscritti nel registro e che abbiano dichiarato entro la stessa data di voler partecipare al riparto del 5‰. Entro il 30 aprile il ministero pubblica sul proprio sito l’elenco degli enti iscritti. Il legale rappresentante dell’ente, entro il 30 aprile, può chiedere la rettifica di eventuali errori.
Il ministero pubblica, entro il 10 maggio, l'elenco degli enti del terzo settore iscritti al contributo con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.
 
Enti della ricerca scientifica e dell’Università
Entro il 10 aprile devono presentare al ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) la domanda di iscrizione, per via telematica utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reperibile sul sito del ministero. Nel modello è contenuta un autodichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, relativa la possesso dei requisiti previsti per l’accesso al contributo.
Entro il 20 aprile il Mur pubblica sul proprio sito l'elenco degli enti iscritti.
Il legale rappresentante dell'ente, entro il  30aprile, può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione.
Il Mur entro il 10  maggio, pubblica l'elenco degli enti iscritti con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.
 
Enti della ricerca sanitaria
Questi enti devono presentare al ministero della Salute - Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, entro il 10 aprile, la domanda di iscrizione ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille, nella quale è indicata la denominazione, la sede e il codice fiscale correda una dichiarazione recante l’attività di ricerca sanitaria svolta, i contributi erogati, le proprie strutture di ricerca utilizzate per la realizzazione dei programmi di ricerca approvati dallo stesso ministero della Salute.
Entro il 20 aprile il ministero pubblica sul proprio sito l'elenco degli enti iscritti.
Il legale rappresentante dell'ente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 30 aprile.
Il ministero della Salute, entro il successivo 10 maggio, pubblica sul proprio sito l'elenco degli enti della ricerca sanitaria da ammettere al finanziamento, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.
 
Associazioni sportive dilettantistiche
Le associazioni sportive dilettantistiche presentano al Comitato olimpico nazionale italiano, domanda di iscrizione.
Il Coni può stipulare apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione.
L'iscrizione si effettua entro il 10 aprile, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile nel sito del Coni.
Il modulo della domanda di iscrizione prevede un'autocertificazione resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, attestante:

  1. la denominazione, la sede legale e il codice fiscale dell'ente
  2. la costituzione ai sensi dell'articolo 90 della legge n. 289/2002
  3. il possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni
  4. l'affiliazione a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni
  5. la presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile
  6. l'effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Entro il 20 aprile il Coni pubblica sul proprio sito l'elenco degli enti iscritti.
Il legale rappresentante dell'ente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 30 aprile.
Il Coni, entro il 10 maggio, pubblica l'elenco degli enti iscritti con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.
 
Enti del volontariato
Questi enti devono presentare una domanda – contenente un’autocertificazione resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa alla sussistenza dei requisiti attestante l'iscrizione all'anagrafe, registro o albo di appartenenza – di accreditamento all’Agenzia delle entrate entro il 10 aprile, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile sul sito dell’Agenzia.
L'elenco degli iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede, del codice fiscale di  ciascun nominativo è pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate entro il 20 aprile.
Eventuali errori di iscrizione rilevati nell'elenco, possono essere corretti, entro il 30 aprile, dal  legale rappresentante dell'ente, o da un suo delegato, presso la direzione regionale dell'Agenzia  delle entrate territorialmente competente.
L'Agenzia, entro il 10 maggio, pubblica sul proprio sito la versione aggiornata dell'elenco.
 
Elenco permanente degli enti accreditati
L’accreditamento al riparto del 5‰ correttamente eseguito vale anche per gli anni successivi e ogni amministrazione competente pubblica sul proprio sito, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate.
Il rappresentante legale dell'ente beneficiario comunica all'amministrazione competente le variazioni dei requisiti per l'accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni e nel caso di perdita dei requisiti entro lo stesso termine il legale rappresentante trasmette all’amministrazione competente una richiesta di cancellazione dall’elenco permanente.
 
Elenchi degli ammessi e degli esclusi
Ogni amministrazione competente deve pubblicare sul proprio sito, entro il 31 dicembre, l’elenco complessivo degli enti ammessi e di quelli esclusi che comprendono sia gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario si a quelli già accreditati negli esercizi precedenti e presenti nell’elencò permanente.
Entro la stessa data gli elenchi vanno trasmessi all’Agenzia delle entrate che provvederà al riparto della quota del 5 per mille.
Entro il settimo mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della scelta della destinazione del 5‰, l'Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi degli ammessi e degli esclusi, trasmessi da ciascuna amministrazione competente, con l'indicazione  delle  scelte attribuite e dei relativi importi.
La stessa Agenzia delle entrate provvede, per ciascun esercizio finanziario, alla pubblicazione dell'elenco completo degli enti ammessi al contributo per una o più finalità con l'indicazione, per ciascun ente, dei dati relativi alle scelte totali ricevute e agli importi complessivi percepiti, al fine di rendere noti il contributo percepito anche in forma aggregata.
 
Destinazione del 5 per mille
Utilizzando la scheda annessa al Cu, o al modello Redditi Pf, i contribuenti effettuano la scelta per la destinazione del contributo apponendo la propria firma in uno solo dei riquadri predisposti.
Nei riquadri riguardanti la scelta a favore degli enti del volontariato, della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria, delle associazioni sportive dilettantistiche, fino all’operatività del Registro del Terzo settore il contribuente, oltre all’apposizione della firma, può indicare il codice fiscale del soggetto a cui vuole destinare direttamente la quota del 5 per mille.
 
Riparto del 5 per mille
Agli enti regolarmente accreditati spetta la quota direttamente destinata dai contribuenti che oltre alla firma hanno indicato il codice fiscale del beneficiario: Nel caso in cui l’importo, per ciascuna finalità, sia inferiore a 100 euro le quote non sono corrisposte all’ente e sono ripartire all’interno della stessa finalità, così come nel caso in cui il contribuente non abbia indicato il codice fiscale, o sia errato, le quote del 5‰ destinate ad una finalità sono ripartite nell’ambito della stessa in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette.
Nel caso di enti accreditati presso più amministrazioni questi partecipano al riparto della quota del 5‰ per ciascuna categoria.
Nel caso di un ente partecipante al riparto per più scopi, che venga escluso da una delle amministrazioni competenti, l’ente in questione perde il diritto a fruire delle destinazioni ricevute per la categoria da cui è stato escluso.
I Comuni sono destinatari delle quote dei contribuenti che vi risiedono e che hanno apposto la propria firma nell’apposito riquadro.
Infine, il decreto in esame prevede che per determinare la quota del 5‰ riguardante il singolo contribuente l’Agenzia delle entrate deve fare riferimento all’imposta personale netta di ciascuno.

Erogazione del contributo
L'Agenzia delle entrate, in base alle scelte effettuate dai contribuenti, trasmette in via telematica al ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della  Ragioneria generale dello Stato, i dati utili a stabilire, sulla base degli incassi relativi all'Irpef per il periodo d'imposta corrispondente, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno attuato una valida destinazione della quota del 5‰ della loro imposta sui redditi delle persone fisiche.
L'erogazione a ciascun soggetto delle somme spettanti, sarà effettuata, sulla base degli elenchi predisposti dall'Agenzia delle entrate dalle amministrazioni competenti.
L'ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell'erogazione delle somme destinate, risulti aver cessato l’attività o non svolgere più l’attività che da' diritto al beneficio.

Pagamento del contributo
Entro il 30 settembre del secondo anno successivo a quello di impegno, i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate per consentirne l'erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno.
Entro lo stesso termine le amministrazioni erogatrici effettuano il pagamento del contributo a favore degli enti beneficiari, sulla base degli elenchi predisposti dall'Agenzia delle entrate.
I beneficiari che non forniscono all'amministrazione erogatrice i dati necessari per il pagamento perdono il diritto a percepire il contributo per l'esercizio di riferimento e i relativi importi sono riversati all'Erario per la successiva riassegnazione al Fondo corrispondente a quota parte dell'importo del cinque per mille.
 
Obblighi delle amministrazioni
Le amministrazioni erogatrici del contributo devono, entro novanta giorni dalla data di erogazione del contributo, pubblicare in una apposita sezione del proprio sito gli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato  erogato, la data di erogazione e il relativo importo.
Le stesse amministrazioni pubblicano, nella apposita sezione del proprio sito, il link al rendiconto pubblicato sul sito del  beneficiario entro trenta giorni dall'acquisizione degli elementi informativi forniti dai beneficiari.
 
Obblighi dei beneficiari
I beneficiari destinatari delle quote redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite, utilizzando il modulo  disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.
Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:

  1. i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell’attività sociale,  nonché del rappresentante legale
  2. l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito
  3. le spese sostenute per il funzionamento del beneficiario, incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa
  4. le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del beneficiario
  5. dettagliatamente gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo.
Gli enti che hanno percepito contributi inferiori a 20mila euro non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione  degli importi e conservati per 10 anni.
I beneficiari del contributo non possono utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione del 5‰ e devono  pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti ed il rendiconto dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni.

Il recupero delle somme
I contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi:

  • se la erogazione delle somme è avvenuta in base a dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali
  • se viene accertato che il contributo erogato è stato utilizzato per scopi diversi da quelli perseguiti istituzionalmente dal beneficiario o per spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione
  • se le somme erogate non sono state rendicontate
  • se gli enti che hanno percepito contributi non hanno inviato il rendiconto e la relazione
  • se, a seguito di controlli, l'ente beneficiario non è risultato in possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al beneficio
  • se l'ente, dopo l'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulta, invece, aver cessato l’attività o non svolgere più l’attività che da' diritto al beneficio, prima  dell'erogazione delle somme medesime.

In caso di recupero il beneficiario deve riversare all’Erario, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento contestativo l’ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo l’indice Istat e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo.

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