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Normativa e prassi

Elenchi Iva 2006, esclusi autonomi, agricoltori ed enti territoriali

L'esonero riguarda tutti gli esercenti attività economiche e professionali non obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria ai fini delle imposte dirette

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Sono esonerati dall'invio degli elenchi clienti e fornitori per l'anno 2006 tutte le imprese minori in possesso dei presupposti per applicare il regime di contabilità semplificata nonché gli esercenti arti e professioni, indipendentemente dall'eventuale opzione per la contabilità ordinaria. Esclusione dall'obbligo anche per gli enti non commerciali che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i produttori agricoli che non producono reddito d'impresa e gli enti non soggetti a Ires (Stato, Regioni, Comuni, Province ecc.). Questa una delle principali precisazioni contenute nella circolare n. 53/E del 3 ottobre. Con il documento di prassi l'agenzia delle Entrate ha fornito, a integrazione della circolare n. 28/2006, ulteriori chiarimenti in relazione al rinnovato obbligo, per i soggetti passivi Iva, di presentare annualmente l'elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti) e l'elenco dei soggetti, titolari di partita Iva, presso i quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta (fornitori). La scadenza, a regime, è fissata al 29 aprile di ciascun anno. Solo per il primo anno di applicazione (2006), il termine è stato prorogato al 15 ottobre 2007.

In particolare, il documento, dopo aver ricordato che a regime sono esclusi dall'adempimento:

 

  • i contribuenti minimi in franchigia (articolo 32-bis del Dpr 633/1972)
  • lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni rientranti nell'ambito di attività istituzionali
  • gli organismi che hanno come oggetto principale un'attività essenzialmente senza fine di lucro (l'obbligo della comunicazione sussiste per le eventuali attività commerciali e agricole),

chiarisce le ulteriori previsioni di esonero dettate per il solo anno 2006, dalla legge 127/2007 di conversione del Dl 81/2007, nei confronti di altri soggetti, tra cui quelli in regime di contabilità semplificata di cui agli articoli 18 e 19 del Dpr 600/1973:

  • le imprese minori in possesso dei presupposti per l'applicazione del regime di contabilità semplificata (vale a dire quelle che nel 2005 hanno conseguito ricavi non superiori a 309.874,14 euro e a 516.456,90 euro, se imprese aventi per oggetto, rispettivamente, prestazioni di servizio e altre attività)
  • gli esercenti arti e professioni, anche nel caso avessero optato per la contabilità ordinaria
  • gli enti non commerciali che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
  • tutti gli esercenti attività economiche e professionali non obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria ai fini delle imposte dirette (ad esempio, i produttori agricoli che non producono reddito d'impresa, gli enti non soggetti a Ires, quali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico)
  • le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro (articolo 2 della legge 383/2000)
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti
  • le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato iscritti all'Anagrafe delle Onlus.

Particolari modalità di invio sono previste nei casi di operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento ecc.) o altre trasformazioni sostanziali.
Se l'operazione (o la trasformazione) è avvenuta nel corso dell'anno d'imposta cui si riferiscono gli elenchi e il dante causa si è estinto, l'avente causa trasmetterà due comunicazioni, una contenente i dati riguardanti le proprie operazioni e l'altra relativa al soggetto estinto per la frazione d'anno cui si riferisce la comunicazione; quando, invece, il dante causa non si estingue per effetto dell'operazione, ciascun soggetto presenterà il proprio elenco clienti e fornitori.
Se l'operazione (o la trasformazione) è avvenuta tra il primo gennaio e la data di trasmissione degli elenchi e il dante causa si è estinto, l'altro soggetto trasmetterà due comunicazioni, la prima con i dati delle operazioni da lui effettuate e la seconda con i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto, a meno che quest'ultimo non vi abbia già provveduto; se il dante causa non si è estinto per effetto dell'operazione, sarà lui stesso a trasmettere la propria comunicazione.

Relativamente al contenuto della comunicazione, nell'elenco clienti vanno riportati i riferimenti dei soggetti, titolari di partita Iva e non, nei confronti dei quali sono state emesse fatture o note di variazione nell'anno cui si riferisce la comunicazione. Naturalmente, deve trattarsi di operazioni rilevanti ai fini Iva: imponibili, non imponibili ed esenti.
Rileva, ai fini dell'individuazione delle fatture da inserire nell'elenco, la data di emissione del documento, non quella di registrazione né il momento in cui l'imposta risulta esigibile.
Per ciascun cliente va indicato il codice fiscale, l'eventuale partita Iva e l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate - distinte tra imponibili, non imponibili, esenti - al netto di tutte le note di variazione emesse, comprese quelle riferite ad anni precedenti.

Nei casi in cui la fattura venga emessa dallo stesso cliente o, per conto del cedente/prestatore, da un soggetto terzo incaricato, ovvero, nell'ipotesi di mandato con rappresentanza, dal mandatario in nome e per conto del mandante, l'operazione va inserita nell'elenco clienti del cedente/prestatore ovvero del mandante. È irrilevante chi materialmente abbia emesso il documento.

Per le fatture cointestate a più clienti (è il caso delle agenzie di viaggio, quando un soggetto acquista un pacchetto turistico per sé e per conto di altri soggetti), negli elenchi devono essere riportate le informazioni contabili distinte per ciascuno dei soggetti, senza ripartizione degli importi.

Dall'elenco clienti sono escluse le operazioni effettuate nei confronti di soggetti di cui non è possibile indicare gli elementi richiesti perché inesistenti o codificati in modo diverso da quello previsto negli elenchi, ossia i clienti-soggetti non residenti privi sia di codice fiscale che di partita Iva rilasciati dall'Amministrazione fiscale italiana (cessioni all'esportazione diretta, cessione all'esportazione con trasporto a cura del cessionario non residente, cessioni intracomunitarie di beni e servizi). Sono escluse anche le operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino, le operazioni di cui all'articolo 38-quater del Dpr 633/1972 ("Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità Europea") e le fatture emesse a fronte di operazioni non rilevanti ai fini Iva (operazioni di cui all'articolo 74, secondo comma, Dpr 633/1972, cessioni di beni destinati a essere introdotti nei depositi Iva, operazioni di vendita dei beni custoditi senza che vi sia l'estrazione dal deposito ecc.).
Vanno invece incluse le operazioni poste in essere tra operatori nazionali nell'ambito delle "triangolazioni nazionali", delle "esportazioni indirette" (operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali) e delle "triangolazioni comunitarie".

Esclusivamente per gli anni d'imposta 2006 e 2007, nell'elenco clienti vanno indicati i soli titolari di partita Iva, individuati anche solo con la partita Iva, e non vanno riportate le operazioni relative a fatture emesse:

  • nel corso di un mese, di importo inferiore a 154,94 euro, annotate cumulativamente
  • per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva (ad esempio, nuove attività o attività marginali - articoli 13 e 14 della legge 388/2000 -, produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 7mila euro)
  • il cui importo comprensivo dell'imposta è stato annotato nel registro dei corrispettivi (ad esempio, fatture emesse solo su richiesta del cliente, imprese che somministrano acqua, gas, energia elettrica, agenzie di viaggio e turismo).

Nell'elenco fornitori vanno riportati tutti i soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione. Per ciascun fornitore dev'essere indicato il codice fiscale e la partita Iva, l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate - distinte tra imponibili, non imponibili, esenti - al netto di tutte le note di variazione ricevute, comprese quelle riferite ad anni precedenti.
Anche per le fatture d'acquisto, occorre fare riferimento alla data del documento, non essendo rilevante la data di emissione, il momento di esigibilità dell'imposta, né la data di registrazione.
Nell'elenco fornitori, non vanno inserite le importazioni di cui all'articolo 68 e seguenti del Dpr 633/1972 e gli acquisti intracomunitari di beni e servizi, le operazioni passive con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino, gli acquisti di beni di provenienza comunitaria per i quali è stato applicato il regime del margine, gli acquisti per i quali manca almeno uno dei requisiti essenziali di cui all'articolo 1 del Dpr 633/1972 (soggettivo, oggettivo, territoriale), gli acquisti per i quali esiste un espresso esonero di certificazione ovvero quelli che, pur documentati con fattura, sono fuori dal campo di applicazione dell'imposta (ad esempio, acquisti da soggetti minimi in franchigia), gli acquisti di beni cui si applicano le disposizioni dell'articolo 74, secondo comma, Dpr 633/1972, gli acquisti di beni destinati ad essere introdotti nei depositi Iva, gli acquisti di beni custoditi senza che vi sia l'estrazione dal deposito, gli acquisti effettuati dagli enti non commerciali nell'esercizio dell'attività istituzionale.
Vanno invece inclusi gli acquisti posti in essere tra operatori nazionali nell'ambito delle "triangolazioni nazionali", delle "esportazioni indirette" (operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali) e delle "triangolazioni comunitarie".

Esclusivamente per gli anni d'imposta 2006 e 2007, per i fornitori basta indicare la sola partita Iva e non vanno riportate le operazioni relative a fatture ricevute di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente (articolo 6, Dpr 695/1996) e quelle relative a fatture ricevute per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva (ad esempio, gli acquisti effettuati nell'ambito di una nuova attività o un'attività marginale - articoli 13 e 14 della legge 388/2000 - e gli acquisti effettuati dagli agricoltori esonerati di cui all'articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972).

Negli elenchi non devono essere indicate le operazioni di "autoconsumo" o i passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con autofattura.
Nelle operazioni alle quali si applica il reverse charge, il cedente deve annotare l'operazione nell'elenco clienti nel campo delle operazioni imponibili senza indicare l'imposta, il cessionario deve inserire l'operazione nell'elenco fornitori nel campo delle operazioni imponibili con indicazione dell'imposta.
Per gli acquisti effettuati da un imprenditore agricolo esonerato dall'emissione della fattura (articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972), il cui onere è invece rimesso all'acquirente, l'operazione documentata con l'autofattura va indicata nel solo elenco fornitori; in pratica, l'agricoltore esonerato è tenuto a compilare l'elenco clienti. Analogamente, devono essere indicati nel solo elenco fornitori gli acquisti regolarizzati con emissione di autofattura o di fattura integrativa e con il versamento della relativa imposta.

La trasmissione, esclusivamente in via telematica, degli elenchi clienti e fornitori deve avvenire attraverso i servizi Entratel, se si è obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta per più di venti soggetti, e Internet (fisconline) se la dichiarazione del sostituto d'imposta comprende meno di venti soggetti o se non si è tenuti alla presentazione della stessa ma si è tenuti alla trasmissione telematica di altre dichiarazioni.
In alternativa, ci si può avvalere degli intermediari autorizzati.

Entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio dei dati, l'agenzia delle Entrate inoltra telematicamente una ricevuta, che costituisce la prova di avvenuta ricezione degli elenchi, attestante il corretto invio e l'acquisizione dei dati. Se il file di trasmissione è scartato, la circostanza viene comunicata al soggetto interessato che ha cinque giorni di tempo per provvedere a un nuovo invio.

In caso di omessa o tardiva presentazione degli elenchi, o qualora gli stessi contengano dati falsi o incompleti, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro. È comunque possibile far ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.

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