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Normativa e prassi

Elettricità ai consorzi di bonifica. Tempi allungati per "ridurre" l'Iva

Non è soggetta al termine annuale la procedura di rettifica a mezzo nota di credito

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Sulle forniture di energia elettrica effettuate ai consorzi per usi irrigui o di bonifica si applica l'aliquota Iva ridotta fin dal 1° gennaio 2006. La restituzione della maggiore imposta eventualmente pagata dai consorzi potrà essere ottenuta con la procedura di variazione Iva anche oltre i termini temporali dell'anno. E' quanto chiarito dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 307/E del 21 luglio.
L'Amministrazione, quindi, nel ribadire che ai consorzi di bonifica spetta l'aliquota Iva agevolata fin dal momento in cui il legislatore ha previsto il beneficio fiscale (Finanziaria 2006), ha affermato che la procedura di rettifica dell'imposta a mezzo di nota di credito (articolo 26 del Dpr 633/1972) non è soggetta al limite temporale dell'anno quando la variazione in diminuzione riguarda un'operazione che è stata assoggettata ad aliquota maggiore rispetto a quella effettiva, solo perché al momento in cui si è tassata la medesima non era chiaro quale fosse il corretto trattamento ai fini Iva; non avendo commesso errori nella fatturazione, la procedura di variazione dell'Iva indebitamente riscossa dal prestatore o cedente potrà effettuarsi oltre l'anno, che rappresenta il termine ordinario quando si procede a rettificare errori nella fatturazione.

Il caso
Un consorzio di bonifica aveva ricevuto, in merito a forniture di energia elettrica per il funzionamento dei propri impianti irrigui, di sollevamento e scolo delle acque, fatture con aliquota al 20 per cento.
Preso atto che in una precedente pronuncia (risoluzione 183/2007) l'agenzia delle Entrate aveva chiarito che il beneficio in esame poteva essere fruito fin dal momento della sua previsione (1° gennaio 2006, data in entrata in vigore della legge 266/2005, Finanziaria 2006), il consorzio chiedeva se poteva ottenere il rimborso di quanto indebitamente pagato al proprio fornitore di energia elettrica in termini di Iva eccedente l'aliquota ridotta, benché il termine di un anno, previsto dal Dpr 633/1972 per l'effettuazione delle variazioni Iva in diminuzione, fosse ampiamente decorso alla data di presentazione dell'interpello.

Le pronunce sul beneficio fiscale
Nella risoluzione è stata effettuata una rassegna delle vicende giuridiche e amministrative che hanno riguardato l'Iva sulle forniture di energia elettrica ai consorzi di bonifica per il funzionamento dei propri impianti irrigui, di sollevamento e scolo delle acque, quali:

 

  • la previsione del beneficio nella legge 266/2005 (entrata in vigore il 1° gennaio 2006)
  • la risoluzione 72/2007, nella quale si era specificato che la misura fiscale non era operativa in attesa di una pronuncia comunitaria
  • la risoluzione 183/2007, nella quale - chiarendosi che non era necessaria alcuna autorizzazione comunitaria - si era che ammesso la decorrenza di tale misura dal 1° gennaio 2006 (in coerenza con la posizione espressa dal ministero delle Politiche agricole e forestali).

Nell'ambito di questo quadro normativo e amministrativo, i consorzi di bonifica si erano visti addebitare sulle forniture in esame l'aliquota ordinaria e, quando era intervenuta la pronuncia di ammissione al beneficio fiscale, era decorso il termine dell'anno per ottenere il rimborso della maggiore imposta (anche se solo per il periodo gennaio/luglio 2006).

Il precedente
L'agenzia delle Entrate ha ricordato, nella risposta all'interpello, che, in un precedente documento di prassi (risoluzione 212/2008), era stato riconosciuto come aspetti di carattere procedurale non avessero consentito ai consorzi in esame di presentare la richiesta di applicazione di aliquota ridotta - presupposto di fruizione del beneficio fiscale - prima del 24 luglio 2007, data nella quale si era ammessa la spettanza dell'aliquota ridotta sulle forniture in discussione. Nell'ottica della correttezza che sovrintende i rapporti tributari, la risoluzione 212/2008 aveva concluso per la presentabilità della dichiarazione al fornitore di energia elettrica con effetti "ora per allora" (avente quindi efficacia per il periodo 1° gennaio 2006 - 24 luglio 2007) al fine di ottenere il rimborso della maggiore imposta pagata.

A tal fine, l'agenzia delle Entrate, conformemente a quanto precisato con la circolare 28/2004, aveva riconosciuto che alla procedura di rimborso dell'Iva, da eseguirsi in questo caso a mezzo della rettifica in capo al fornitore dell'energia elettrica, non trova applicazione il termine temporale di un anno previsto dal Dpr 633/1972 (articolo 26, comma 3), essendo detto limite previsto per gli errori di fatturazione, mentre nel caso in esame non era ravvisabile tale eventualità, in quanto il fornitore aveva correttamente applicato l'aliquota ordinaria.

La risposta dell'Agenzia
Dalla risoluzione 307/2008, che richiama i principi emersi nei diversi precedenti di prassi, emerge nuovamente che:

  1. la predetta dichiarazione "ora per allora" riflette la propria efficacia anche successivamente al 24 luglio 2007, senza necessità che i consorzi in esame rinnovino la richiesta al fornitore di energia elettrica
  2. la procedura di variazione dell'Iva, da parte di quest'ultimo, dovrà realizzarsi nei termini previsti per l'esercizio della detrazione ("dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto" il diritto alla detrazione", ex articolo 19, primo comma), considerato che la norma sulle procedure di variazione Iva (articolo 26, secondo comma) richiama quella che prevede tali termini temporali (così anche la risoluzione 89/2002).

E' stato, infine, ribadito, che, per le forniture effettuate successivamente al 24 luglio 2007, la procedura di rettifica dovrà, invece, effettuarsi secondo i termini ordinari dell'anno dall'effettuazione dell'operazione.

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