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Normativa e prassi

Emissione di fatture semplificate:
il limite passa da 100 a 400 euro

Si allarga il numero dei casi in cui, secondo quanto previsto dal decreto Iva, nella compilazione del documento è richiesto l’inserimento di un minor numero di informazioni

fattura

La fattura di ammontare complessivo non superiore a 400 euro può essere emessa in modalità semplificata: a prevederlo è il decreto ministeriale 10 maggio 2019, firmato ieri e attualmente in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In tal modo, quindi, viene introdotta un’ulteriore semplificazione a favore dei contribuenti.

 
La normativa europea
Nell’ambito del diritto europeo, la possibilità di emettere fattura semplificata è espressamente prevista dalla direttiva Iva (n. 2006/112/Ce) qualora l’importo non sia superiore a 100 euro o quando è necessario modificare una precedente fattura. Tuttavia, la stessa direttiva consente agli Stati membri di innalzare il limite fino a 400 euro.
 
La normativa nazionale
Il decreto Iva, in conformità alla disciplina europea, fissa a 100 euro il limite di importo per l’emissione della fattura semplificata e, allo stesso tempo, demanda a un decreto ministeriale il compito di innalzarlo fino a 400 euro (articolo 21-bis, Dpr 633/1972).
 
Il Dm 10 maggio 2019
Il decreto firmato ieri, adottato in base al comma 3 dell’articolo 21-bis, dispone, pertanto, che le fatture possono essere emesse in modalità semplificata se di importo complessivo non superiore a 400 euro.
La previsione della nuova soglia, si legge nella relazione illustrativa, semplifica ulteriormente il processo di fatturazione, senza pregiudizio, peraltro, per l’attività di verifica e controllo dell’Amministrazione finanziaria; attività potenziata dall’introduzione dell’obbligo generalizzato di fattura elettronica.
 
La fattura semplificata
Come già detto, la fattura semplificata è caratterizzata dalla richiesta di un minor numero di elementi informativi rispetto a quelli da indicare nelle ipotesi di fattura “ordinaria” (ad esempio, identificazione del cessionario/committente mediante la sola partita Iva, indicazione dell’ammontare complessivo del corrispettivo in luogo della distinta esposizione di imponibile e imposta).
 
L’innalzamento del limite introdotto dal decreto non pregiudica l’applicazione delle restanti disposizioni dell’articolo 21-bis. Pertanto, resta ferma la possibilità di emettere con modalità semplificate, senza limiti di importo, le fatture rettificative.
Allo stesso modo rimane operativo il divieto di emettere fattura semplificata per le cessioni intracomunitarie e per talune tipologie di operazioni non soggette a Iva per difetto del requisito della territorialità.
 

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