Il documento di prassi, in particolare, chiarisce che solo nel caso in cui ci si avvalga della facoltà di deduzione per cassa prevista dal comma 13 dell’articolo 32 del decreto legge n. 83/2012 tali spese sono escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 96 del Tuir.
Il caso esaminato dall’amministrazione finanziaria riguarda una complessa operazione di acquisizione/riorganizzazione di gruppo così sintetizzabile:
- Omicron, integralmente partecipata da Omega, ha acquistato l’intero capitale sociale di Alfa Holding, la quale possedeva il 100% del capitale sociale della Alfa
- nell’ambito di tale operazione, Omega e Omicron hanno proceduto all’emissione di due prestiti obbligazionari
- Omega ha, quindi, trasferito alla controllata Omicron le provviste raccolte attraverso l’emissione del prestito attraverso l’erogazione di un finanziamento soci in linea capitale
- Omicron e Alfa Holding sono state incorporate (con fusione inversa) in Alfa, con retrodatazione degli effetti contabili e fiscali al 1° gennaio 2016.
La questione posta al vaglio dell’Amministrazione finanziaria e risolta nella risoluzione in commento riguarda il regime di deducibilità applicabile a tali spese e, precisamente, se trovi applicazione l’articolo 96 del Tuir (deducibilità nel limite del 30% del rol).
Al riguardo, si ricorda che, al fine di agevolare il finanziamento delle imprese, il comma 13 dell’articolo 32 del Dl 83/2012 ha previsto che le spese sostenute per l’emissione sul mercato del prestito obbligazionario incluse le spese legali, notarili, tributarie e di altra natura connesse con la stessa emissione sono deducibili nell’esercizio in cui tali spese sono sostenute, indipendentemente dal momento di imputazione a bilancio. A nulla rileva la ripartizione dell’onere operata, in applicazione dei principi contabili, per tutta la durata dell’operazione di finanziamento. Come chiarito dalla circolare ministeriale n. 29/E del 2014, la norma non ha inteso imporre un obbligo di deduzione “per cassa” di siffatte spese ma solo concedere alle società emittenti una facoltà.
In tal senso, nella risoluzione in commento, per verificare se le spese per l’emissione dei prestiti obbligazionari rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 96 del Tuir si distinguono due ipotesi:
- esercizio della facoltà di deduzione per cassa
- non esercizio di tale facoltà.
A conclusioni diverse giunge, invece, l’Agenzia nella seconda ipotesi, ritenendo che, laddove non si eserciti la facoltà di deduzione per cassa delle spese di emissione delle obbligazioni, queste ultime rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 96 del Tuir, essendo riferibili all’emissione di un prestito obbligazionario, operazione avente causa finanziaria. Tali spese, ovviamente, concorreranno alla formazione dell’ammontare di interessi passivi e oneri assimilati deducibili nei limiti del rol in base alla corretta imputazione temporale operata in applicazione del criterio del costo ammortizzato previsto dallo ias 39.