È la precisazione fornita con la risposta 42/2018 all’istanza di interpello formulata dal soggetto che liquida compensi non aventi carattere fisso e continuativo, il quale, invece, riteneva esaurito il proprio compito con l’inoltro al sostituto d’imposta principale di apposite comunicazioni concernenti gli importi liquidati.
In particolare, l’Agenzia ha riepilogato gli adempimenti in capo all’ufficio pagatore:
- operare la ritenuta sulle somme non aventi carattere fisso e continuativo (articolo 29, comma 1, lettera b, Dpr 600/1973)
- trasmettere al sostituto d’imposta principale, entro il 12 gennaio dell’anno successivo, i dati relativi ai compensi accessori corrisposti al dipendente, per consentire le operazioni di conguaglio (articolo 29, comma 2, Dpr 600/1973)
- rilasciare la certificazione unica.
Per quanto riguarda la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate della Cu ordinaria, si tratta, come richiamato nelle stesse istruzioni, di un obbligo generalizzato imposto a chiunque eroghi compensi soggetti a ritenuta alla fonte. L’adempimento va posto in essere: entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, relativamente ai redditi da inserire nella dichiarazione precompilata; entro il termine di presentazione del modello 770, per i redditi esenti e quelli che non confluiscono nella precompilata.
In particolare, sempre nelle istruzioni al modello Cu 2018, è precisato che: “il sostituto d’imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo, pur non dovendo rilasciare una CU al percipiente, dovrà procedere all’invio di una CU ordinaria all’Agenzia delle Entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate avendo cura di barrare il punto 613. Tale barratura certificherà che le predette informazioni sono state inviate al sostituto principale che ha provveduto a tenerne conto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio”.
Pertanto, la comunicazione dei dati al sostituto d’imposta principale per consentire a quest’ultimo le operazioni di conguaglio nonché il rilascio della certificazione unica non esonera l’ufficio pagatore dall’obbligo di trasmettere la Cu in via telematica all’Agenzia delle entrate