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Normativa e prassi

Enc residente a Campione d’Italia:
compila quadro RW ma non paga Ivafe

L’associazione che presta consulenza in territorio svizzero ha l’onere di effettuare il monitoraggio fiscale per le attività finanziarie, ma non deve l’imposta per i conti all’estero

campione d'italia

Solamente le persone fisiche, abitanti nell’enclave svizzera di Campione d’Italia, sono esentate dall’obbligo di compilazione del quadro RW contenuto nella dichiarazione dei redditi, quindi l’ente non commerciale è tenuto alla sua compilazione ma è escluso, proprio perché ente non commerciale, dall’applicazione dell’imposta sulle attività finanziarie all’estero. Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 239 del 15 luglio 2019.

La richiesta
Una società, operativa a Campione d’Italia, che svolge attività di consulenza in favore dei propri associati, a sua volta associata a livello nazionale a una federazione, dichiara che per i servizi offerti riceve le quote associative da parte degli iscritti, i rimborsi spese e i contributi in franchi svizzeri e che questi redditi non sono imponibili in quanto rientrano nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente. Le somme accantonate sono depositate presso la filiale di una banca svizzera del Canton Ticino e per tale deposito c’è il solo addebito delle spese per il contributo associativo versato alla federazione.
La scelta della banca svizzera deriva dai minori costi connessi con la tenuta del conto in valuta svizzera in quanto tali somme sono incassate nella valuta locale, che, se invece fossero depositate in un conto presso una banca italiana sarebbero considerate come transazioni internazionali con addebito dei relativi costi.
L’istante fa presente che l'articolo 5-quater, comma 6, del Dl n. 167/1990, prevede l'esonero dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi per i soggetti residenti nel comune di Campione d'Italia in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici che derivano da redditi di lavoro autonomo, trattamenti pensionistici e da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 marzo 2015 ha esteso tale esonero anche agli impieghi in investimenti e attività finanziarie detenuti presso gli istituti elvetici, nonché ai redditi derivanti, a qualunque titolo, dalla loro dismissione o utilizzazione.
L’ente vuole sapere se può beneficiare dell’esonero dalla compilazione dal quadro RW e dal pagamento dell’Ivafe per le disponibilità finanziarie detenute presso l’intermediario svizzero.

La risposta
Nel formulare il riscontro, l’Agenzia richiama l’obbligo di monitoraggio fiscale previsto dall’articolo 4 del Dl n. 160/1990 riguarda, tra gli altri, anche gli enti non commerciali e si estrinseca nella compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. Precisando che sono oggetto di segnalazione nel quadro RW le attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti (quali, per esempio, i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione), l’Amministrazione richiama articolo 5-quater, comma 6, del medesimo decreto legge in base al quale i residenti nel comune di Campione d'Italia sono esclusi dall’obbligo di compilazione del quadro RW in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera, come anche sottolineato dalla circolare n. 43/2009.
Tenuto conto che la disposizione in parola fa riferimento alle sole persone fisiche residenti a Campione d’Italia e l’istanza di interpello è avanzata da un’associazione, ne consegue che l’ente non commerciale è tenuto alla compilazione del quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi.

Infine, in relazione all’applicazione dell’Ivafe, la disciplina di cui all’articolo 19, comma 18 del Dl n. 201/2011, prevede che sia dovuta “sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato”.  Pertanto, in questo caso, l’ente non commerciale è escluso dall’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta.Solamente le persone fisiche, abitanti nell’enclave svizzera, sono esentate dall’obbligo di compilazione del modulo contenuto nella dichiarazione dei redditi, quindi l’ente non commerciale è tenuto all’adempimento ma è escluso dall’applicazione dell’imposta sulle attività finanziarie all’estero (risposta n. 239/2019).

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