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Normativa e prassi

Ente commerciale senza fini di lucro:
la trasformazione è a Registro fisso

E via libera anche alla neutralità fiscale: secondo la disciplina in vigore non si realizza alcun profitto nel passaggio da una forma all’altra se entrambe svolgono la stessa attività

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Imposta di registro in misura fissa e regime di neutralità fiscale per la trasformazione dell’associazione-ente commerciale senza fini di lucro in una fondazione con le stesse caratteristiche. Lo sostiene l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 63/E del 28 giugno 2019, accogliendo le soluzioni proposte nell’interpello.

Il quesito
La richiesta di chiarimento è di una associazione senza fini di lucro ed ente commerciale, che offre vitto, alloggio e assistenza a ospiti non autosufficienti. Per migliorare e rendere più efficace il raggiungimento degli stessi scopi sociali l’associazione intende trasformarsi in fondazione e chiede se all’operazione è possibile applicare l’imposta di registro in misura fissa (200 euro) e il regime di neutralità fiscale previsto dall’articolo 170, comma 1, del Tuir.

La risposta
L’Agenzia delle entrate dice “sì”: corretti, in entrambi i casi, i trattamenti fiscali indicati dall’istante.
Per iniziare, la risoluzione toglie ogni dubbio sulla legittimità dell’operazione che l’associazione si appresta a compiere: a consentire la trasformazione è l’articolo 42-bis del codice civile, introdotto dall’articolo 98 del Dlgs n. 117/2017 (Codice del terzo settore). La norma dà il via libera a reciproche scissioni, fusioni e trasformazioni di associazioni riconosciute e fondazioni a meno che non lo vietino l’atto costitutivo o lo Statuto dell’organizzazione. Il documento aggiunge poi che secondo l’articolo 2498 del codice civile, “con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione”.

Tornando al quesito sulla corretta applicazione dell’imposta di registro, l’articolo 4, comma 1, lettera c), della tariffa, parte I, allegata al Dpr n. 131/1986 prevede l’applicazione dell’imposta nella misura fissa di 200 euro anche per la “trasformazione di enti, società e organizzazioni con o senza personalità giuridica “aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole”.
L’operazione in esame, come descritta nell’interpello, appare coincidere con le ipotesi previste dalla suddetta norma: in entrambi i casi, infatti, le parti in gioco ricoprono la qualifica di ente commerciale, condizione, specificano le Entrate, che non contrasta con il concetto di attività senza scopo di lucro. L’assenza dei fini di lucro, infatti, espressamente prevista dallo Statuto dell’organizzazione, vincola l’ente a utilizzare gli introiti derivanti dall’attività commerciale esclusivamente per gli scopi istituzionali perseguiti dall’associazione stessa.

Riguardo al secondo quesito, è applicabile, per l’Agenzia, anche il regime di neutralità fiscale. In base all’articolo 170 del Tuir, infatti, la trasformazione di una società commerciale in un altro tipo di società anch’essa commerciale rappresenta un’operazione neutrale (ai fini Ires) in quanto non genera profitto né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. Tale risultanza si ritiene adottabile in quanto i requisiti di commerciabilità sono destinati a rimanere inalterati in capo alla fondazione derivante dalla trasformazione dell’associazione istante.

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