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Normativa e prassi

Enti di diritto pubblico. Esonero non assoluto dal "clienti e fornitori"

La dispensa "a regime" dall'obbligo di trasmissione degli elenchi sussiste solo per le operazioni rientranti nell'ambito dell'esercizio dell'attività istituzionale

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Lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, così come quegli enti che hanno come oggetto principale un'attività essenzialmente senza fine di lucro, sono esonerati a regime dalla trasmissione degli elenchi clienti e fornitori esclusivamente per le operazioni rientranti nell'ambito dell'esercizio dell'attività istituzionale. Gli stessi soggetti sono, invece, obbligati a regime all'invio degli elenchi in questione relativamente alle operazioni rientranti nell'ambito dell'esercizio delle attività commerciali, anche qualora detta attività siano svolte in via marginale. Limitatamente all'annualità 2006, gli enti non commerciali, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che svolgono prevalentemente servizi nell'ambito della propria attività istituzionale e solo in via residuale un'attività commerciale, sono stati esonerati dalla trasmissione degli elenchi clienti e fornitori, a condizione che ricorressero i presupposti previsti per l'applicazione del regime di contabilità semplificata. Sono queste, in sintesi, le precisazioni fornite dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 153/E del 15 aprile.

La problematica affrontata con il documento di prassi in commento origina da un quesito posto dall'"Ente nazionale delle sementi elette" (un ente di diritto pubblico, esercente attività commerciale solo in via residuale) relativo all'esistenza o meno, a regime, dell'obbligo, per l'appunto, di trasmissione dell'elenco clienti e fornitori.
L'agenzia delle Entrate è partita mettendo in evidenza come l'obbligo in questione fosse contenuto in una disposizione Iva e, di conseguenza, come occorresse far riferimento alla normativa sull'imposta sul valore aggiunto.

In argomento, già la circolare n. 53/E del 2007 aveva chiarito, come anticipato, che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico sono esonerati a regime dall'obbligo di trasmissione degli elenchi per le operazioni rientranti nell'attività istituzionale, ossia per quelle diverse dalle operazioni rientranti nell'esercizio dell'attività d'impresa, di cui all'articolo 4 del Dpr n. 633/1972.
La conseguenza è che, per i predetti soggetti, ricorre l'obbligo a regime della trasmissione dell'elenco clienti e fornitori per le operazioni che, ai fini Iva, rientrano nell'esercizio dell'attività d'impresa.

In particolare, il citato articolo 4, quarto comma, attrae tra le operazioni soggette agli obblighi della disciplina Iva, tutte le operazioni - cessioni di beni e prestazioni di servizi - effettuate nell'esercizio della attività di impresa, anche se in via residuale da parte degli enti non commerciali.
In altre parole, anche tali soggetti sono qualificabili ai fini Iva come soggetti passivi e, in quanto tali, sono obbligati a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa Iva.

La risoluzione, tuttavia, non trascura di ribadire quanto già chiarito, in via interpretativa, sempre con la circolare n. 53/E, ossia che usufruiscono dell'esonero per l'anno 2006 gli enti non commerciali cui si applica, per effetto del rinvio normativo contenuto nell'articolo 20 del Dpr n. 600/1973, il regime di contabilità semplificata previsto dall'articolo 18 del medesimo decreto.

In definitiva, l'agenzia delle Entrate ha escluso che gli enti non commerciali in questione possano essere esonerati a regime dalla trasmissione degli elenchi clienti e fornitori, evidenziando l'assenza di un qualsiasi riferimento normativo in tal senso, a nulla rilevando la circostanza secondo la quale per l'attività commerciale non sia utilizzata una contabilità ordinaria, con conseguente difficoltà nel separare i dati rilevanti ai fini della compilazione degli elenchi da quelli concernenti l'attività istituzionale.
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