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Normativa e prassi

Erasmus +: l’esenzione Irpef
riguarda soltanto gli studenti

Le amministrazioni che finanziano il progetto sono soggetti passivi Irap per quanto versato ai professori o altro personale, perché tali somme costituiscono redditi di lavoro dipendente

L’esenzione Irpef riconosciuta agli studenti che partecipano al programma “Erasmus +” per le borse di studio loro attribuite non può essere estesa al personale docente e amministrativo che opera all’interno dello stesso programma. Regole ordinarie, inoltre, per la determinazione della base imponibile Irap delle istituzioni che erogano i loro stipendi. Infine, esenzione Irpef per le borse di mobilità relative ai tirocini post laurea, a condizione che siano di modesto valore e dirette a garantire lo svolgimento dell’attività di cooperazione con gli altri Stati aderenti al progetto.
Sono questi, in sintesi, i chiarimenti forniti dell’Agenzia delle entrate con la risposta n. 6/2019 a seguito di una richiesta di consulenza giuridica.
 
Il reddito di lavoro dipendente non diventa “assimilabile”
Nell’ambito del progetto “Erasmus +” un dicastero chiede all’Amministrazione finanziaria:
  • se l’esenzione Irpef prevista per le borse di studio versate agli studenti può essere estesa anche ai professori e agli amministrativi che lavorano al programma
  • in caso di risposta affermativa, se non scontano l’Irap le istituzioni di istruzione superiore che corrispondo gli stipendi a tale personale
  • se possono usufruire del regime agevolativo Irpef anche le borse di mobilità assegnate per il tirocinio post laurea.  
Per cominciare, l’Agenzia ricorda che a tenere fuori dall’Irpef le borse di mobilità degli studenti “Erasmus +”, e dall’Irap gli enti che finanziano il progetto, è l’articolo 1, comma 50, della legge 208/2015 (Stabilità 2016) che ha sancito l’applicazione dei regimi di favore Irpef e Irap in ossequio alle misure di sostegno agli studenti universitari e della loro mobilità, previste dall’articolo 1, comma 3, Dl 105/2003. 

Le misure comunitarie di incentivo alla mobilità degli studenti, precisa l’Agenzia, non contemplano, però, nessun trattamento fiscale di favore per il personale docente e amministrativo. Essendo le norme agevolative tributarie di stretta interpretazione (secondo il costante orientamento della Cassazione), l’esenzione Irpef riconosciuta agli studenti, in assenza di espressa previsione di legge, non può essere estesa ad altre figure partecipanti al progetto.
Di conseguenza, gli stipendi corrisposti ai suddetti lavoratori costituiscono semplicemente “redditi di lavoro dipendente” e non redditi “assimilabili” a redditi di lavoro dipendente, come avviene, invece, per le borse di studio e altri assegni di incentivo allo studio esenti da Irpef (articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir).
 
Il no all’agevolazione Irpef porta con sé anche il no all’esenzione Irap. Costituendo, infatti, le remunerazioni reddito di lavoro dipendente, la base imponibile Irap delle amministrazioni che le erogano deve essere determinata in modo ordinario, in un importo pari all’ammontare delle somme versate ai dipendenti (articolo 10-bis, Dlgs 446/1997).
 
Infine, riguardo all’ultimo chiarimento richiesto dal ministero, le borse di mobilità per il tirocinio post laurea sono esenti da Irpef soltanto se assegnate per garantire la realizzazione del progetto, funzionali all’attività di istruzione in cooperazione con gli altri Stati aderenti al programma, costituendo, in pratica, semplici rimborsi spese, anche forfetari, di scarsa entità; in mancanza di detti requisiti le somme sono tassabili.
A tal proposito, l’Agenzia richiama il caso esaminato con la risoluzione n. 95/2002, nella quale è stata riconosciuta l’imponibilità delle somme percepite dai tirocinanti a titolo di rimborso delle spese sostenute per eseguire gli incarichi ricevuti.
 
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