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Normativa e prassi

Eredità giacente, inventario a Registro fisso

Il verbale ha natura di atto pubblico non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale

registro
Ritenere che i verbali d'inventario redatti dal curatore delle procedure di eredità giacente siano assoggettabili all'imposta di registro è corretto. Questa è la risposta fornita dall'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 342/E del 23 novembre, all'istanza di interpello del ministero della Giustizia che aveva prospettato che l'atto in questione doveva essere soggetto a registrazione poiché rientrante tra quelli di cui all'articolo 11 della Tariffa, parte I, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Dpr 131/1986, secondo lo stesso criterio dei verbali di inventario dei beni dei minori, come indicato nella precedente risoluzione 126/E/2003.
L'istante aggiungeva che il verbale è un atto avente natura ed efficacia di atto pubblico, un documento redatto, dunque, da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede con l'osservanza di precise formalità stabilite dalla legge.

La risposta dell'Agenzia ha confermato quanto indicato dal Ministero nell'istanza. Infatti, Codice civile alla mano, il curatore dell'eredità giacente è tenuto a procedere all'inventario dell'eredità (articoli 529 e 484) attraverso la presentazione di una istanza (articolo 769 Cpc) al giudice del luogo di apertura della successione: quest'ultimo procederà alla nomina del pubblico ufficiale che deve materialmente provvedervi.

Quindi, il verbale d'inventario redatto dal pubblico ufficiale ha natura di atto pubblico non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale e, di conseguenza, soggetto a registrazione in termine fisso con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, cioè 168 euro.
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