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Normativa e prassi

Erogazioni liberali alle Onlus:
detrazione confermata per gli Enc

Le elargizioni in denaro fatte dagli enti non commerciali alle organizzazioni di utilità sociale continuano a essere “scontabili” dall’imposta lorda nella misura del 19%

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In tema di detraibilità delle erogazioni liberali alle Onlus, non cambia nulla per gli enti non commerciali a seguito delle novità introdotte in materia dalla legge 96/2012. La norma, infatti, è intervenuta solo sull’agevolazione per le persone fisiche, senza alcun intento di escludere gli enti in questione dal beneficio fiscale.
È quanto precisa l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 89/E del 17 ottobre.
 
In particolare, l’articolo 15, commi 2 e 3, della legge 96/2012, ha modificato esclusivamente l’articolo 15 del Tuir nella parte in cui disciplina la detrazione Irpef degli importi devoluti dalle persone fisiche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Per incentivare le erogazioni liberali in denaro in favore delle Onlus, infatti, il Testo unico delle imposte sul reddito (Dpr 917/1986) prevede agevolazioni fiscali sia quando sono effettuate da persone fisiche (articolo 15) sia quando sono effettuate da soggetti titolari di reddito d’impresa (articolo 100) o da enti non commerciali (articolo 147).
 
La legge 96/2012 ha disposto l’incremento della percentuale di detraibilità di tali oneri (prima fissata al 19%) esclusivamente per i contribuenti Irpef: possono “recuperare”, per il 2013, il 24% delle erogazioni liberali effettuate (per un importo non superiore a 2.065 euro) e, a partire dal 2014, il 26 per cento. La novità è stata trasposta nel comma 1.1 (di nuova introduzione) dell’articolo 15 del Tuir.
Tuttavia, è mancato l’espresso coordinamento del testo dell’articolo 147 del Tuir, il quale stabilisce che gli enti non commerciali residenti possono detrarre “dall’imposta lorda (…) fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati”, tra l’altro, alla lettera i-bis) dell’articolo 15, comma 1, del Tuir. Lettera che, dopo l’intervento della legge 96/2012, non comprende più le erogazioni liberali alle Onlus, “traslocate” – come ricordato – nel nuovo comma 1.1.
 
La risoluzione 89/2014 chiarisce che non era intento del legislatore escludere, per i soli enti non commerciali, la detraibilità delle erogazioni alle Onlus. Di conseguenza, il richiamo operato dall’articolo 147 del Tuir alla lettera i-bis) dell’articolo 15, comma 1, deve ora intendersi riferito anche agli oneri trasposti nel comma 1.1 dello stesso articolo 15.
In conclusione, le erogazioni liberali in denaro erogate in favore delle Onlus continuano a essere detraibili dall’imposta dovuta dagli enti non commerciali nella misura del 19%, come fissata dallo stesso articolo 147.
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