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Normativa e prassi

Erogazioni liberali e “art-bonus”:
l’Agenzia risponde a sei interpelli

I casi affrontati riguardano le donazioni a favore di associazioni e fondazioni operanti nei settori dello spettacolo e della gestione e valorizzazione di beni culturali pubblici

L’Art-bonus finisce sotto la lente d’ingrandimento delle Entrate: con sei risposte ad altrettanti interpelli, infatti, l’Amministrazione, con riferimento ai casi concreti sottoposti alla sua attenzione, indica quando si è in presenza di erogazioni liberali che possono fruire del credito d’imposta del 65%, finalizzato a favorire la valorizzazione del patrimonio culturale.

Si ricorda che l’art-bonus è previsto dall’articolo 1, Dl 83/2014 e che, sulla relativa disciplina, sono stati forniti chiarimenti interpretativi con la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014.
 
Ecco, in estrema sintesi, le risposte dell’Agenzia: 
  • le erogazioni liberali destinate al sostegno di un’associazione attiva nel campo dello spettacolo (organizzazione di attività per musica da concerto, acquisizione e manutenzione di materiale e strumenti musicali, supporto a giovani musicisti) sono ammissibili all’art-bonus a condizione che essa possa essere qualificata quale istituzione concertistico-orchestrale, in tal modo rientrando in una delle categorie di soggetti indicate dalla legge 175/2017 (Disposizioni in materia di spettacolo). Inoltre, è necessario che l’associazione sia in possesso dei requisiti previsti dal Dm 27 luglio 2017, che ha dettato i criteri e le modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo (risposta n. 150/2018)
  • sono ammissibili all’agevolazione le erogazioni liberali a favore di una fondazione, costituita da amministrazioni pubbliche e da altri soci fondatori privati, destinate espressamente al sostegno delle attività relative a un museo e ai beni culturali di appartenenza pubblica a essa affidati. Rispetto a tali attività, infatti, la fondazione può essere considerata “istituto e luogo della cultura di appartenenza pubblica”. Di contro, sono escluse dal bonus le erogazioni genericamente destinate alla fondazione per attività concernenti altri progetti o manifestazioni (risposta n. 149/2018)
  • le erogazioni liberali destinate al sostegno di un’associazione operante nel campo della produzione e della distribuzione musicale non rientrano tra quelle agevolabili con l’art-bonus se l’associazione non presenta requisiti tali da poter essere inclusa in una delle categorie di soggetti dello spettacolo al cui sostegno la legge 175/2017 ha esteso l’ammissione al beneficio, e cioè istituzioni concertistico-orchestrali, teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, festival, imprese e centri di produzione teatrale e di danza, nonché circuiti di distribuzione (risposta n. 154/2018)
  • se acquistato da un’azienda speciale di un Comune, un bene culturale può essere considerato “bene culturale pubblico” ai fini dell’art-bonus. Esso, infatti, conserva la propria qualificazione alla luce del fatto che l’azienda speciale è ente strumentale del Comune, assoggettato alla disciplina giuridica, contabile e amministrativa prevista per gli enti locali (risposta n. 155/2018)
  • la disciplina dell’art-bonus non può trovare applicazione qualora l’erogazione liberale venga eseguita non mediante un’elargizione in denaro, ma attraverso una fornitura gratuita di materiale e posa in opera, ovvero consista in un’erogazione in natura (risposta n. 156/2018)
  • le erogazioni liberali destinate genericamente al sostegno delle attività di una fondazione costituita per iniziativa di un ente locale per la gestione e valorizzazione del teatro comunale, ad essa concesso in uso gratuito, non sono ammissibili al credito d’imposta quando la fondazione non presenta le caratteristiche per poter essere inclusa nel novero degli “istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica”. Tuttavia, qualora il teatro (di proprietà pubblica) fosse un “bene culturale”, sarebbero ammissibili all’agevolazione le erogazioni liberali destinate alla fondazione per gli interventi finalizzati alla sua manutenzione, protezione e restauro (risposta n. 160/2018).
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