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Normativa e prassi

Erogazioni a nuovi partiti, detrazione ok

A condizione che le neonate formazioni abbiano, tra le loro file, almeno un onorevole "in servizio"

urna elettorale
Liberalità "politica", sì alla detrazione anche se a favore di formazione neocostituita. È possibile usufruire dello sconto d'imposta del 19% sulle somme erogate ai nuovi partiti politici, purché gli stessi nascano dal coordinamento o dalla fusione di soggetti già esistenti e comprendano almeno un rappresentante precedentemente eletto al Senato o alla Camera dei deputati. La detrazione vale anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei confronti dei singoli partiti, poi confluiti in un'unica "realtà". Questo il chiarimento fornito dalla risoluzione n. 41/E dell'11 febbraio. Un chiarimento di considerevole importanza, alla luce del particolare momento storico, spettatore della nascita, sulla scena politica di più d'una rinnovata formazione.

L'istante, un soggetto responsabile dell'assistenza fiscale ai contribuenti, aveva chiesto l'intervento dei tecnici dell'Agenzia, per risolvere le proprie incertezze in riferimento all'applicazione della norma (articolo 15, comma 1-bis, del Tuir) che prevede la detrazione Irpef del 19% delle somme in denaro versate in favore di partiti e movimenti politici. Somme che devono essere comprese tra un minimo di 51,65 e un massimo di 103.291,38 euro e pagate mediante versamento postale o bancario.
In particolare, la perplessità nasceva dal fatto che l'Agenzia, con la risoluzione 15/2005, aveva individuato, quale requisito imprescindibile ai fini dello sconto fiscale, la destinazione delle somme a partiti con almeno un "onorevole" eletto in Parlamento nel periodo d'imposta in cui le erogazioni vengono effettuate.
Il problema, pertanto, riguardava le donazioni in favore di nuove formazioni che potevano acquistare il requisito soltanto dopo le prossime elezioni politiche. L'istante sottolineava, inoltre, che, nel caso specifico, il nuovo movimento si era costituito nella forma di associazione non riconosciuta.

Nessuna norma prescrive forme giuridiche specifiche per le organizzazioni politiche - è sottolineato nella risoluzione.
È invece importante, ai fini del riconoscimento del beneficio, che si tratti di associazioni di persone legate da una comune visione su aspetti fondamentali della gestione dello Stato, riconducibili ai partiti indicati all'articolo 49 della Costituzione. Un finanziamento nei confronti di tali organizzazioni ha, naturalmente, finalità di solidarietà sociale.

Quanto alla questione della necessità che l'organismo politico destinatario delle liberalità annoveri nelle sue file almeno un parlamentare, affermata dalla legge 2/1997 e ribadita dall'Agenzia nella risoluzione 15/2005, è chiarito che questo criterio di individuazione ha la finalità di favorire i partiti e i movimenti politici rappresentativi a livello nazionale.
Nel caso in esame si tratta di un soggetto di nuova costituzione, nato però dal coordinamento di diverse formazioni preesistenti e con diversi esponenti parlamentari. Tutto ciò è sufficiente perché le liberalità indirizzate all'organismo siano detraibili, purché comprese tra i limiti indicati. Stessa agevolazione fiscale per quei contribuenti che hanno erogato somme nei confronti di singole formazioni politiche confluite nella più grande associazione, a condizione che anch'esse abbiano avuto la rappresentanza parlamentare già descritta.
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