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Normativa e prassi

Errore materiale in successione
correggibile anche oltre l’anno

In tal caso, bisogna presentare una dichiarazione rettificativa e versare, per le formalità di trascrizione, le imposte ipocatastali, la tassa ipotecaria, l’imposta di bollo e i tributi speciali

È possibile rettificare un errore materiale contenuto nella dichiarazione di successione che non incide sulla determinazione della base imponibile anche oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della dichiarazione stessa. In tal caso, sono dovute le imposte ipocatastali, la tassa ipotecaria, l’imposta di bollo e i tributi speciali.

Questo il contenuto della risposta n. 92/2018 all’interpello proposto da una contribuente che, nella dichiarazione di successione del coniuge, presentata il 1° febbraio 2018, ha erroneamente indicato come data del decesso il 26 giugno 2016 anziché il 26 giugno 2017.
 
L’istante ha chiesto di presentare una dichiarazione modificativa versando le sole imposte di bollo e trascrizione in quanto si tratta di dover porre rimedio a un mero errore materiale che non ha risvolti sostanziali e non reca pregiudizio all’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria.
 
L’Agenzia delle entrate non è dello stesso avviso poiché, ai sensi dell’articolo 31, comma 1 del Tus, la dichiarazione deve essere presentata entro un anno dalla data di apertura della successione (corrispondente, in linea generale, al giorno del decesso) e, in base al successivo comma 3, la dichiarazione di successione può essere modificata fino alla scadenza del termine di presentazione. Ma, in questo caso, la richiesta di integrazione è inoltrata oltre il termine di un anno.
 
La strada percorribile per correggere una dichiarazione di successione oltre il termine previsto per la presentazione è quella indicata, tra l’altro, dalla risoluzione 101/1999, nella quale si evidenzia che il principio dettato dall’articolo 31, comma 3, deve essere coordinato con quanto stabilito dal successivo articolo 33, comma 2, secondo cui “in sede di liquidazione l’Ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile”; di conseguenza, eventuali precisazioni o rettifiche per poter essere prese in considerazione devono essere fatte nella stessa forma e negli stessi termini previsti per la dichiarazione che si vuole integrare.
 
Per questo motivo, conclude l’Agenzia, la contribuente può correggere l’errore materiale commesso nella dichiarazione di successione, e che non incide nella determinazione della base imponibile, presentando una dichiarazione rettificativa e versando, per le formalità di trascrizione, le imposte catastale e ipotecaria in misura fissa, la tassa ipotecaria, l’imposta di bollo e i tributi speciali.
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