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Normativa e prassi

Errori nei versamenti delle imposte:
dal Fisco una mano ai contribuenti

In caso di acquiescenza, salvaguardati i comportamenti da cui traspaia con evidenza l’intenzione di utilizzare correttamente l’istituto per definire la situazione

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Con la circolare n. 27/E del 2 agosto, l’Agenzia delle Entrate dirime alcuni dubbi interpretativi sui termini previsti per i versamenti del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, sull’efficacia del ravvedimento operoso quando l’importo versato è inferiore a quanto dovuto e sulle conseguenze di errori marginali nel versamento delle somme dovute per la definizione degli avvisi d’accertamento.
 
Errata determinazione dell’importo “maggiorato”
La maggiorazione dello 0,40%, prevista per chi paga nei trenta giorni successivi alla scadenza naturale del 16 giugno, è parte integrante del tributo, cioè viene aggiunta all'imposta dovuta e versata insieme a questa, senza distinzione di codice tributo. Da ciò deriva che interessi sull'errato versamento delle imposte, effettuato nel "termine lungo", non sono dovuti per adempimento tardivo, ma insufficiente. Quindi, se il contribuente assolve (nel termine ampio del 16 luglio) solo l'imposta, senza la maggiorazione, non è possibile distinguere i due diversi importi e l'adempimento non potrà, in ogni caso essere considerato tardivo, bensì carente.
 
Il contribuente, che deve porre rimedio alla situazione sopra accennata, può decidere di sanare l'irregolarità avvalendosi del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997), eseguendo il pagamento entro trenta giorni dalla scadenza del "termine lungo" (il 16 luglio):
  • di quanto dovuto a titolo di tributo, comprensivo della maggiorazione dello 0,40%
  • degli interessi di mora calcolati al tasso legale maturati dalla scadenza del termine lungo al giorno di effettuazione del versamento
  • della sanzione ridotta nella misura del 3% dell'importo versato in ritardo (tributo e maggiorazione dello 0,40%).
In alternativa, la regolarizzazione può avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: in tal caso la sanzione sale al 3,75%.
 
Errata determinazione dell’importo “da ravvedimento”
La circolare, per il caso in cui il contribuente vada a determinare un importo sbagliato in sede di ravvedimento, rimanda a quanto chiarito in proposito nella risoluzione 67/2011.
La sanzione ordinaria del 30% deve quindi essere applicata soltanto sulla somma residua (maggiore imposta dovuta, aumentata o meno dalla maggiorazione) e gli interessi sono calcolati a decorrere dalla data dell’originario versamento.
Inoltre, se a essere inesatto è solo il conto delle sanzioni o degli interessi, il ravvedimento vale unicamente per la parte dell’imposta (con o senza maggiorazione, a seconda della data del versamento originario) proporzionata a quanto complessivamente corrisposto. Gli uffici, in tal caso, applicheranno la sanzione ordinaria e/o recupereranno gli interessi esclusivamente sulla quota non sanata, con riferimento alla data del primo versamento.
 
Versamento carente in caso di acquiescenza
Per gli errori materiali o di calcolo nel versamento delle somme dovute a titolo di acquiescenza di un avviso di accertamento (articolo 15 del Dlgs. 472/1997), l’ufficio ha comunque la facoltà di valutare la definizione come validamente perfezionata.
Punto imprescindibile di riferimento sarà la differenza tra il dovuto e quanto materialmente versato. L’importo dovrà, infatti, essere tale da consentire di ritenere realmente fondata la volontà del contribuente di definire l’accertamento.
A tal fine, sarà necessario che il contribuente provveda all’integrazione di quanto dovuto.
Indicazioni di tenore analogo, infine, anche per la diversa ipotesi in cui il contribuente intenda limitarsi a beneficiare della sola definizione agevolata delle sanzioni (articolo 17 del Dlgs 472/1997).
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