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Normativa e prassi

Escluso dall'imposta il diritto sulle pubbliche affissioni

Tra i compensi corrisposti al concessionario esente soltanto l'aggio per la riscossione dei tributi

L'Agenzia delle Entrate ha precisato il trattamento Iva applicabile ad alcune tipologie di entrate comunali (canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, diritto sulle pubbliche affissioni e relativo servizio, canone per l'occupazione di spazi pubblici, tariffa di igiene ambientale) e al compenso (aggio) che l'ente locale riconosce al concessionario per il servizio di riscossione, accertamento e liquidazione delle stesse entrate (risoluzione n. 25/E del 5 febbraio 2003).
Affinché le suddette prestazioni, per le quali è richiesto il relativo diritto o canone, siano operazioni rilevanti agli effetti dell'Iva, devono realizzarsi i presupposti impositivi oggettivo e soggettivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 del Dpr n. 633 del 1972, considerato che viene dato per scontato la sussistenza di quello territoriale ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto.

Con riferimento all'aspetto soggettivo, l'articolo 4 del citato Dpr n. 633 prevede che, per gli enti pubblici che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale (enti non commerciali), tra cui devono ricomprendersi, tra l'altro, i Comuni, vengono considerate rilevanti agli effetti dell'Iva le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) svolte nell'ambito dell'attività commerciale, intendendo, quest'ultima, quale esercizio abituale, ancorché non esclusivo, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2195 e 2135 del codice civile, anche se non organizzate in forma d'impresa, nonché l'esercizio di attività dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nel suddetto articolo 2195, organizzate però in forma d'impresa.

Relativamente al medesimo requisito soggettivo, la sesta direttiva Cee del 17 maggio 1977 prevede, inoltre, che determinati organismi pubblici, tra cui i Comuni, che agiscono nell'ambito "dell'attività di pubblica autorità", non sono considerati soggetti passivi anche se a fronte della medesima attività percepiscono determinati diritti, canoni, contributi e retribuzioni.
Viceversa, gli stessi assumono a tutti gli effetti le vesti di soggetti passivi, nel caso in cui il non assoggettamento a imposta delle operazioni possa provocare rilevanti effetti distorsivi sulla concorrenza.

Per quanto concerne, invece, il presupposto oggettivo, l'articolo 3 del Dpr n. 633 stabilisce che si configurano come prestazioni di servizi quelle dipendenti da contratti di appalto, d'opera, eccetera, nonché, in genere, da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, a prescindere dalla fonte.

Sulla base di queste considerazioni, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il diritto sulle pubbliche affissioni, che, come chiarito dalla circolare ministeriale n. 10 del 1994, rappresenta un'entrata di natura tributaria a fronte di un servizio di natura pubblicistica, non rientra nel campo di applicazione dell'Iva, atteso che tra il Comune e l'utente si instaura un rapporto generalistico e non di reciprocità.
Pertanto, il suddetto diritto non può essere definito quale controprestazione specifica, ossia come corrispettivo.

Con riferimento alle altre entrate di natura patrimoniale (il canone per l'occupazione di spazi pubblici, Cosap, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, Cimp, la tariffa di igiene ambientale, Tia) soltanto quest'ultima va assoggettata a Iva, nel presupposto, però, che il servizio svolto a fronte di essa venga reso alla stregua degli operatori economici privati, ossia attraverso modalità di tipo privatistico.

Per quanto attiene, invece, sia il Cosap che il Cimp, essi, pur essendo qualificabili come veri e propri corrispettivi, e, quindi, sussistendo il requisito oggettivo, non rilevano ai fini Iva per carenza dell'elemento soggettivo, poiché le attività svolte a monte che giustificano la richiesta del loro pagamento vengono rese in quanto pubblica autorità, ovvero attraverso modalità di natura pubblicistico-amministrativa (autorizzazioni e concessioni) che distinguono l'ambito giuridico proprio di detti enti.

Infine, a parere dell'Agenzia, l'aggio corrisposto al concessionario per il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione delle suddette entrate rientra nel campo di applicazione dell'Iva, nel presupposto che lo stesso costituisce in ogni caso un "corrispettivo" per la relativa prestazione di servizi, più precisamente, obbligazione di fare.
L'esenzione dall'imposta (prevista dall'articolo 10, n. 5), del Dpr n. 633/1972 per "le operazioni riservate alla riscossione dei tributi"), può essere riconosciuta unicamente per l'aggio ricevuto per il servizio di riscossione di entrate avente natura tributaria, quindi, nel caso prospettato, soltanto per la riscossione concernente il diritto sulle pubbliche affissioni.

Pertanto, l'aggio corrisposto dal Comune per la riscossione delle rimanenti entrate non tributarie è da assoggettare regolarmente all'Iva nella misura ordinaria.
Parimenti, non rientrerebbe nella norma esentativa l'aggio corrisposto non solo per la riscossione, ma anche, unitariamente, per l'accertamento e la liquidazione sia delle entrate tributarie che non tributarie. E ciò, in considerazione del fatto che norme agevolative non danno margine ad applicazioni estensive.
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