Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Esenzione Iva "condizionata" per l'assistenza ai migranti

Per fruire dell'agevolazione i beneficiari devono anche essere privi di una fissa dimora e aver richiesto asilo

Migranti
I migranti possono usufruire di prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale esenti da Iva solo se sono anche privi di fissa dimora e hanno richiesto asilo. Con la risoluzione n.238 /E del 26 agosto 2009, l'agenzia delle Entrate offre consulenza giuridica sull'interpretazione dell'articolo 10, n. 27-ter) del Dpr 633/1972.

 

La norma stabilisce l'esenzione Iva per le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, rese da organismi di diritto pubblico, istituzioni sanitarie riconosciute che svolgono assistenza pubblica, enti aventi finalità di assistenza sociale e da Onlus rivolte alle seguenti tipologie di persone "disagiate": anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittima di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

L'Agenzia ricorda, innanzitutto, che l'elenco dei beneficiari è stato ampliato dalla Finanziaria 2007 (legge 296/2006, articolo unico, comma 312) con l'inserimento delle "persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo", le "persone detenute" e le "donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo".
E proprio sull'espressione "persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo" si concentra la richiesta dell'interpellante secondo cui le tre condizioni si riferiscono a categorie distinte e separate di soggetti, che possono quindi tutti usufruire dell'esenzione Iva. I tecnici del fisco, invece, esprimono un parere contrario, sostenendo che i tre requisiti fanno riferimento allo stesso sostantivo, "persona" e, pertanto, che la loro coesistenza è indispensabile affinché il singolo soggetto possa usufruire delle prestazioni esenti dall'imposta.
L'Agenzia evidenzia, inoltre, che la propria interpretazione ben si accorda con la ratio della disposizione. La norma, infatti, si allinea ai contenuti della direttiva CEE n. 2006/112/CE - articolo 132, lettera g) - sull'esenzione Iva per l'erogazione di servizi strettamente connessi con l'assistenza sociale, specificando quali sono in Italia prestazioni, soggetti erogatori e relativi fruitori.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/esenzione-iva-condizionata-lassistenza-ai-migranti